L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Imponibilità fiscale e contributo alla Cassa Colf

di Matteo Ferraris

La domanda

D: Ai fini della determinazione del reddito del datore di lavoro si richiede di conoscere il trattamento fiscale che deve essere riservato ai contributi versati alla Cassa Colf (Cassa assistenziale per trattamenti sanitari integrativi). In particolare si richiede se la contribuzione alla Cassa Colf può essere qualificata come contributo sanitario.

R: Come noto l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, Tuir dispone la deducibilità per il datore di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici per la parte a carico del datore di lavoro. Tali contributi versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), sono deducibili tramite indicazione nei righi E24 del 730/2012 e RP25 di Unico 2012 entro un limite di euro 1.549,37. Con riferimento a Cas.Sa.Colf, l'Ente dichiara quale scopo la gestione dei trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari (cfr. regolamento art. 2). Nonostante tale formulazione, l'ambito di intervento è quello tipico della Cassa sanitaria, come evincibile dall'allegato A al Regolamento concernente le prestazioni e dall'articolo 7 (prestazioni) del medesimo regolamento. Con riferimento al datore di lavoro si ritiene pertanto inapplicabile la norma che consente la deducibilità dei contributi. Per il lavoratore potrebbe essere utile comprendere se la Cassa sanitaria Cas.sa.colf abbia o meno i requisiti per essere qualificato come fondo integrativo del servizio sanitario nazionale al fine dell'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), Tuir come previsto dall'articolo 2 del D.m. 27.10.2009 (ministero del lavoro e della salute). Dall'analisi del regolamento e dello Statuto non emerge il vincolo alle prestazioni di risorse vincolate imposte dall'articolo 2, comma 2, lettera d) del D.M. 27.10.2009. In carenza di tale requisiti relativi ai contributi ai fondi sanitari non potrebbero essere portati in deduzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©