Rapporti di lavoro

Il ministero precisa le regole per la somministrazione di personale straniero

di Virginio Villanova

A parità di lavoro, parità di diritti. Questo può essere il messaggio in estrema sintesi della circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali numero 14 del 9 aprile 2015 che affronta il tema dei distacchi trasnazionali, anche per colpire il fenomeno di alcune agenzie di somministrazioni rumene che, a dire di alcuni organi di stampa, distaccano lavoratori in Italia senza garantire tutte le tutele previste nel nostro Paese.

La materia è ormai consolidata e completamente assorbita dal diritto dell'Unione europea. La direttiva 96/71/Ce, recepita in Italia dal Dlgs 72/2000, disciplina il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, riconoscendo di fatto la medesima retribuzione e il medesimo trattamento normativo, dei lavoratori con le stesse mansioni nel Paese di occupazione. Questo assunto, viene confermato dalla recente direttiva 2014/67/Ue (direttiva Enforcement) ancora in attesa di attuazione che chiarisce i termini contenuti nella direttiva del 1971 quali distacco, tutela sindacale dei lavoratori e collaborazione tra gli Stati dell’Unione.

Le indicazioni fornite agli ispettori sono chiare. La retribuzione dovuta ai lavoratori è quella prevista dai contratti collettivi nazionali e non può essere inferiore, come d'altronde previsto dall'articolo 23 del Dlgs 276/2003 e dalla direttiva 2008/104/Ce. La nozione di retribuzione da prendere a riferimento è quella valida ai fini della definizione di reddito lavoro dipendente, che ricomprende ogni erogazione patrimoniale avente causa dal rapporto di lavoro.

Per condizioni di lavoro in senso lato, oltre ai livelli salariali, vanno tenuti presente i periodi massimi della prestazione lavorativa, il diritto alle ferie retribuite, il divieto di discriminazione di genere e la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, quelle penali, si pensi ad esempio alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Ulteriori chiarimenti si possono trovare in un vademecum sul distacco comunitario, realizzato nel 2010 dal ministero del Lavoro. In caso di differenze retributive, gli ispettori possono anche attivare l'istituto della diffida accertativa.

La nota si chiude con una check list di documenti che l'ispettore è tenuto a chiedere in presenza del distacco comunitario:
- il contratto di somministrazione e l'autorizzazione dell'agenzia;
- i documenti di riconoscimento e i contratti individuali di lavoro;
- il modello A1 dei lavoratori interessati;
- i prospetti paga già elaborati e i documenti idonei a dimostrare il pagamento della retribuzione e la tracciatura dell'orario di lavoro;
- la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( POS , DVR,…)

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