Passaggio di attività professionale e rapporti di lavoro
R: La risposta ai quesiti presuppone due preliminari accertamenti. Il primo è che i professionisti interessati alla conservazione dei diritti precedentemente acquisiti ovvero al passaggio alla nuova realtà professionali fossero lavoratori subordinati nel precedente Studio ed ancora tali nel nuovo. Il secondo è che tra il vecchio e nuovo studio, ancorché non vi sia stato alcun rapporto o contratto di cessione di beni o di attività, si possa sostenere e provare che vi sia stato il passaggio di un'attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità: cosi come prescritto dall'art. 2112 c.c. e secondo l'interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria in merito ai trasferimenti di azienda. Se fosse cosi ed impugnati i licenziamenti nei 60 gg., i dipendenti trasferiti possono chiedere la conservazione dei diritti acquisiti fino all'ultimo giorno del rapporto di lavoro intrattenuto presso il precedente studio. Per quelli non trasferiti, oltre a impugnare i licenziamenti, dovrà essere dimostrato che la motivazione del licenziamento era il trasferimento di azienda e quindi il recesso non era supportato da motivazioni oggettive.