Le regole Inps per il conguaglio contributivo di fine anno nel pubblico impiego
Il datore di lavoro pubblico come quello privato, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro subordinato avuti dal dipendente nel corso dell'anno.
L'Inps con la circolare 5/2016, illustra le regole operative per ciò che concerne le amministrazioni pubbliche.
Occorre tenere in considerazione tutti i redditi erogati nel corso del 2015 redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2015 nonché i redditi 2015 denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, e causale 7 della denuncia individuale del flusso Uniemens, ListaPosPA.
Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.
Pertanto per i redditi liquidati nel 2015, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2016.
Infine qualora le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, derivanti da tali operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive.
Le istruzioni dell'Inps evidenziano in particolare i seguenti istituti previdenziali:
1) applicazione e verifica dell'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per l'anno 2015 è pari a 46.123,00 euro, corrispondente a 3.844,00 euro mensili;
2) applicazione del massimale contributivo per i nuovi iscritti dal 1996 pari per il 2015 a 100.324 euro, non frazionabile a mese. Nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi o contemporanei, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale; nell'ipotesi in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento dei contributi pensionistici e dei contributi relativi alla gestione anche sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, un mancato versamento dei contributi, dovranno essere elaborati in corrispondenza dei mesi nei quali è stato rilevato il superamento o l'errata indicazione del massimale, i quadri V1, causale 5, per annullare e sostituire i quadri errati;
3) verifica del massimale di 182.874 euro per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.