Per le ritenute non versate il dipendente è al sicuro
Primi effetti “a cascata” nei giudizi di merito del principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 10378/2019 sul tema della (presunta) solidarietà tra sostituto e sostituito in caso di mancato versamento delle ritenute d’acconto operate da parte del primo soggetto. Per la Commissione tributaria regionale del Piemonte 952/02/2019 depositata lo scorso 19 settembre (presidente Germano Cortese, relatore Menghini) è illegittimo l’atto con cui l’ufficio chiede al dipendente gli acconti Irpef trattenuti (e regolarmente certificati) dal datore di lavoro, ma da quest’ultimo mai versati.
Si tratta di un tema più volte affrontato su queste pagine (si veda, ad esempio, Il Sole 24 Ore del 16 aprile 2018 e del 1° luglio scorso): il soggetto che subiva ritenute a vario titolo (professionista, agente, dipendente, collaboratore, e così via) rischiava, in caso di omesso versamento delle stesse da parte del sostituto, la solidarietà sul credito vantato dall’erario.
L’orientamento
Secondo un orientamento abbastanza radicato della Cassazione (pronunce 14598/2017, 12113/2017, 12076/2016, 9933/2015), richiamato dall’agenzia delle Entrate anche di fronte ai giudici torinesi, lo scomputo delle ritenute da parte del sostituito era subordinato all’effettivo versamento, perché quest’ultimo sarebbe originariamente obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta (articolo 35 del Dpr 602/1973 e articolo 1294 del Codice civile), fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto.
Poichè l’orientamento restrittivo non era univoco all’interno della Corte - sussistendo pronunce favorevoli al contribuente (13664/1999, 12991/1999 e 8606/1996) anche se più risalenti nel tempo - per dirimere il contrasto l’ordinanza 31742/2018 ha sottoposto la questione alle Sezioni unite, originando la sentenza 10378 depositata il 12 aprile scorso. In quest’ultima la Corte distingue tra sostituzione d’acconto – a cui è applicabile l’articolo 64 del Dpr 600/1973 - e sostituzione a titolo d’imposta, a cui, invece, si applica la solidarietà di cui all’articolo 35 del Dpr 602/1973, peraltro nella sola ipotesi in cui le ritenute non siano state operate.
Il principio
Da ciò si ricava il seguente principio di diritto: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione.
Questa decisione viene richiamata anche dalla Ctr piemontese, la quale, confermando la pronuncia di primo grado, considera la documentazione allegata dal contribuente per attestare di aver effettivamente subito la trattenuta (nel dettaglio, Cud e buste paga) più che sufficiente per eliminare alla radice ogni problema di solidarietà col sostituto, unico debitore nei confronti dell’erario per le somme non versate.
Spese da non compensare
Poiché il contenzioso in materia risulta assai diffuso in tutti i gradi di giudizio, appare urgente un intervento dell’amministrazione finanziaria presso gli uffici locali per abbandonare le liti: una presa di posizione delle Sezioni unite della Cassazione non può che costituire la pietra tombale per ogni differente pretesa e la compensazione delle spese, disposta in questo caso, non si giustifica più dal 12 aprile scorso.