Rapporti di lavoro

DIS-COLL: la indennità di disoccupazione per i collaboratori

di Antonio Carlo Scacco

La legge Finanziaria per il 2016 (art. 1 co. 310 legge 208/2015) ha riconosciuto anche per il corrente anno l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La DIS-COLL è stata introdotta, originariamente in via sperimentale per il solo anno 2015, dall'art. 15 del decreto legislativo 22/2015.


A chi spetta
Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sono esclusi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi nonché i titolari di borse di studio ( Minlav - Interpello 22 dicembre 2015, n. 31).


I requisiti per ottenere la DIS-COLL sono i seguenti:
Stato di disoccupazione:
Deve sussistere al momento della domanda di prestazione.
Lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).
Requisito contributivo:
Almeno 3 mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l'INPS.
Il requisito deve maturare nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro e tale ultima data.
Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016: il requisito deve maturare tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 aprile 2016.
Requisito contributivo /reddituale:
Nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione, è necessario far valere:
a) un mese di contribuzione versata
oppure
b) un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Il minimale retributivo annuo per il 2016 è pari ad € 15.548,00 (come per il 2015), quindi il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per una mensilità di contribuzione (€ 410,98 , importo pari all'applicazione dell'aliquota del 31,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).


Nota bene: I tre requisiti sopra elencati devono sussistere congiuntamente.


Misura
L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e nell'anno precedente, diviso il numero dei mesi di contribuzione, o frazione di essi (reddito medio mensile). Per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione (Minlav, nota 21 aprile 2015). L'indennità è pari al 75 per cento di tale reddito. Se il reddito è superiore a 1.195 euro (nel 2016), la DIS-COLL è pari al 75 per cento di 1.195 euro più una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e tale importo. Comunque l'indennità non può superare, per il 2016, l'importo massimo mensile di 1.300 euro (v. Inps Circolare 14 marzo 2016, n.48).


Domanda e decorrenza della prestazione
Per la fruizione dell'indennità DIS-COLL i lavoratori in possesso dei requisiti devono presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine decadenziale di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. In caso di eventi di maternità o di degenza ospedaliera insorti nei sessantotto giorni il termine è sospeso per la durata dell'evento.
L'indennità spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno, o dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda se presentata successivamente.


Durata
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro sino al predetto evento. Ai soli fini della durata non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Anche in questo caso si prendono come base di riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
In ogni caso la durata massima di fruizione della indennità non può superare i sei mesi.
Per un rapporto di collaborazione della durata di 8 mesi prestato a fronte di un compenso di 7.200 euro (900 euro mensili), la durata della DIS-COLL sarà di 4 mesi. Gli importi sono:
a) per i primi tre mesi il 75% di 900 ossia 675 euro
b) per il quarto mese 675 - 3% = 654,75 euro
Condizionalità
L'indennità DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (Centri per l'Impiego).


Compatibilità


Lavoro subordinato
Sospensione della DIS-COLL se il contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore o pari a cinque giorni (riprende al termine della sospensione).
Decadenza della DIS-COLL se il contratto di lavoro subordinato è di durata superiore a cinque giorni


Lavoro autonomo di impresa individuale o attività parasubordinata
Ove dalla attività derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è obbligatorio comunicare all'INPS entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che si presume di trarre dalla predetta attività. In tal caso la prestazione DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.
In mancanza è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

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