Il trattamento della c.d. recidiva nel CCNL Traporti Logistica e Merci
di Giampiero Falasca e Giulia Propersi
La domanda
Un lavoratore assunto a tempo indeterminato in un’azienda che applica il Ccnl autotrasporto merci e logistica ha commesso molteplici infrazioni passibili di sanzioni disciplinari. Al fine di riconoscere il carattere recidivo di tali comportamenti ed applicare le relative sanzioni aggravate, come disposto dall’art. 32 del Ccnl medesimo, si richiede se sia opportuno che il comportamento da sanzionare come recidivo debba essere analogo, in senso stretto, a quello già commesso in precedenza dal lavoratore, oppure sia rilevante, al fine della suddetta recidività, qualsiasi comportamento sanzionato disciplinarmente.
Il quesito concerne il trattamento della c.d. recidiva così come disciplinata nella Parte Comune, capitolo II, art. 32 del CCNL Traporti Logistica e Merci con specifico riguardo alla tipologia di condotte che possano acquisire rilievo ai fini della recidività. In termini generali si ha recidiva nella condotta di un lavoratore quando costui ponga in essere, più di una volta, comportamenti disciplinarmente rilevanti in un periodo di tempo determinato. La c.d. recidiva può configurarsi come "generica...