Un datore di lavoro con più sedi lavorative oltre alla sede legale, anch’essa sede lavorativa, dove deve conservare e mettere a disposizione degli enti preposti alle verifiche la documentazione (lettere assunzione in servizio, unilav, comunicazioni Inps, Inail , Dtl, fascicoli sicurezza e prevenzione ambienti di lavoro), dei propri dipendenti, alcuni dei quali per contratto svolgono il proprio lavoro presso più sedi?
Come stabilito dall'art.40 del DL 112/2008 (L. 133/2008), che ha modificato l’art. 5 della Legge 12/1979 rubricato “tenuta dei libri e dei documenti di lavoro”, i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti individuati dalla citata Legge. Pertanto i documenti di lavoro possono essere conservati sia presso l’azienda (da intendersi come sede legale) sia presso il consulente del lavoro, previa apposita delega. Invece, per...