IIl D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato ha previsto l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per i giovani con età compresa fra i 15 e i 25 anni. Spetta alle Regioni specificare diplomi e qualifiche che vorranno attuare nel proprio territorio (tra quelle definite nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011), specificare il relativo monte ore di formazione e rinviare alla contrattazione collettiva la definizione dell’ulteriore quota “aziendale” di formazione e delle rispettive modalità di attuazione. Nelle Regioni dove non è stato regolamentato questo tipo di apprendistato non è dunque operativo? Nello specifico nella Regione Campania non è utilizzabile?
In premessa e a titolo di precisazione, si osserva come il decreto legislativo n. 81/2015 abbia abrogato il decreto legislativo n. 167/2011, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 5 del decreto n. 81. Il decreto legislativo n. 81/2015, tra le altre tipologie, ha previsto la disciplina del contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”. Per tale tipologia di apprendistato...