Agevolazioni

Le istruzioni della circolare Inps

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di Antonio Carlo Scacco

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto, ai commi 136 e seguenti dell'articolo 1, una estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'assegno individuale di ricollocazione nei confronti dei lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale. L’estensione opera a seguito di conclusione (al termine della procedura di consultazione sindacale, successiva alla richiesta di accesso al trattamento straordinario) di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. La norma ha riconosciuto, in favore del datore di lavoro che assuma un soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale e in carico al servizio di assistenza intensiva, il benefìcio di una riduzione pari al 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A favore del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa sono previste facilitazioni fiscali nonché un contributo economico mensile, denominato "bonus rioccupazione".

La circolare Inps 26 luglio 2019, n. 109, illustra gli aspetti operativi connessi al riconoscimento e all'erogazione del predetto contributo.

L'assegno di ricollocazione - Il decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 ha previsto, all'articolo 23, l’istituzione di un assegno di ricollocazione da destinare originariamente ai percettori della Nuova prestazione di disoccupazione sociale (Naspi) in stato di disoccupazione da almeno quattro mesi. La misura, definita di "politica del lavoro attiva", consente al destinatario di ottenere un servizio mirato ad offrirgli un ausilio nella ricerca di un nuovo impiego nell'ambito del rispettivo profilo professionale. L'assegno di ricollocazione non rappresenta una erogazione in denaro al disoccupato, ma prevede una erogazione per l'operatore incaricato della fornitura del servizio, in misura proporzionale al risultato raggiunto. Il Dlgs n. 147/2017 ha esteso la platea dei potenziali destinatari dell'assegno di ricollocazione anche ai beneficiari del Reddito di Inclusione (Rei); infine il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha destinato l'assegno, fino e non oltre il 31 dicembre 2021, anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza che firmano il patto per il lavoro.

Il bonus rioccupazione a favore del lavoratore previsto dalla legge di bilancio per il 2018 - Come anticipato, alle ipotesi di erogazione dell'assegno di ricollocazione sopra viste, la legge di bilancio per il 2018 ha aggiunto quella in favore dei lavoratori titolari di un trattamento di Cigs esclusivamente nel caso in cui la procedura di consultazione sindacale (articolo 24, Dlgs n. 148/2015) si concluda con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. Al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante la fruizione dell'assegno di ricollocazione è concesso un contributo mensile ("bonus rioccupazione") in aggiunta a facilitazioni fiscali. I benefìci suddetti sono esclusi qualora l'impresa del nuovo datore presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa precedente. I lavoratori interessati sono i soli titolari di un contratto di lavoro subordinato, eventualmente regime di part-time, sia a tempo indeterminato, sia a termine. Sono incluse le assunzioni a scopo di somministrazione e i contratti di apprendistato, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente e di lavoro domestico. Il bonus consiste in un contributo economico pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall'interessato nel periodo di fruizione della Cigs e decorre dal giorno dell'assunzione. La fruizione è comunque limitata alla durata dell'integrazione salariale straordinaria e non inferiore a sei mesi. La circolare precisa che si prende a riferimento il periodo di integrazione salariale straordinaria concesso all'impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla specifica causale di intervento, a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato. Sotto il profilo fiscale Il contributo mensile è imponibile ai fini Irpef, come reddito assimilato al lavoro dipendente (pertanto sarà l'Inps ad operare, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute Irpef, le detrazioni d'imposta spettanti e ad elaborare l'eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con rilascio della Certificazione unica dei redditi). Per il pagamento non è necessaria alcuna domanda da parte del lavoratore (provvede direttamente l'Inps a valere sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all'Anpal). A favore del lavoratore cassaintegrato che venga assunto alle condizioni vedute, spetta in aggiunta l'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (Tfr).

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