Adempimenti

Sui controlli a distanza niente silenzio assenso

di Aldo Bottini

Alle richieste di autorizzazione rivolte all’Ispettorato del lavoro per l’installazione degli impianti audiovisivi (e degli altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell’attività lavorativa) non si applica l’istituto del silenzio assenso. Questa la risposta fornita ieri dal ministero del Lavoro (interpello 3/2019) a un quesito formulato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro.

Si è chiesto se, in considerazione di quanto disposto dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, il silenzio dell’organo amministrativo adito con l’istanza (Ispettorato del lavoro) possa intendersi come un assenso tacito, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti.

La risposta negativa si base su alcune considerazioni che il ministero fa derivare da una ricostruzione della ratio e della lettera dell’articolo 4 legge 300/1970, così come modificato dal Dlgs 151/2015. Si ricorda anzitutto che l’autorizzazione è richiesta solo per quegli impianti e dispositivi che non possono essere considerati strumenti di lavoro o di registrazione degli accessi e delle presenze. Premesso poi che la disposizione è volta a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (e che in prima battuta tale contemperamento è affidato a un accordo tra azienda e rappresentanze sindacali), e richiamati alcuni pregressi interventi del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Inl, si sottolinea la necessità che la decisione amministrativa sull’istanza si debba basare su una verifica dei presupposti legittimanti l’installazione di impianti di controllo, ovvero della effettiva sussistenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.

Non solo. Va accertato che vi sia una «stretta connessione teleologica» tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata. In sostanza, sembra dire il ministero, l’organo amministrativo è chiamato a effettuare valutazioni che possono presentare margini di discrezionalità, basate anche su accertamenti istruttori. Valutazioni che possono anche condurre, si ricorda nella nota, a stabilire prescrizioni di utilizzo (nonostante, a dire il vero, tale potere prescrittivo non sia più espressamente previsto dalla norma, mentre lo era in precedenza).

Tutto ciò porta il ministero a concludere per l’inapplicabilità del silenzio-assenso e l’inderogabile necessità di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (accordo sindacale) o amministrativo (provvedimento dell’Inl). Si conferma così l’orientamento particolarmente rigoroso (e per certi aspetti restrittivo) adottato dal ministero (ma anche dall’Inl e dal Garante privacy) nell’interpretazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori dopo la riscrittura del 2015, che rivendica con forza il ruolo tuttora centrale dell’autorizzazione preventiva.

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