Rapporti di lavoro

Volontari del soccorso alpino, legittime le co.co.co.

di Alberto Bosco

L'articolo 2, co. 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dispone che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
Tuttavia, il co. 2, lettera d-ter (aggiunta dall'art. 1, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87), oltre alle eccezioni già previste, stabilisce che la norma non si applica neppure alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (tale norma contiene le "disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" (o CNSAS).
In relazione a questa "possibilità", dopo aver condiviso la questione con il Ministero del lavoro, si è recentemente pronunciato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Prima va però ricordato che lo stesso Ministero, in relazione alla disciplina di cui sopra, nella circolare 1° febbraio 2016, n. 3, aveva precisato quanto segue:
a) ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto a osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni ex art. 2, co. 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali;
b) in ordine a tali condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre "continuative", ossia ripetersi in un determinato arco temporale per conseguire una reale utilità e devono essere organizzate dal committente quantomeno con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro".
Venendo dunque alla recenti indicazioni - premesso che l'articolo 1 della legge n. 74/2001 dispone che la Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano – l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha anzitutto evidenziato come, nella specie, si tratti di collaborazioni finalizzate a operare in determinati contesti (territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie), e che si concretizzano nell'attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni, e ha poi precisato che le attività dei collaboratori in questione, in ragione del loro contenuto, possono dunque ritenersi organizzate in funzione di tempi e di luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte a un determinato evento, di solito imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi che alla concreta attività richiesta per farvi fronte.
Pertanto, l'elemento della etero-organizzazione, quanto a tali collaborazioni, è affievolito, atteso che non è il CNSAS a poter scegliere compiutamente tempi e luoghi della prestazione.
Ad ogni buon conto, precisa l'Ispettorato, la novità introdotta nell'articolo 2, co. 2, del decreto legislativo n. 81/2015, esclude le collaborazioni degli operatori del CNSAS (per le prestazioni rese dal 12 agosto 2018, indistintamente per i contratti firmati prima o dopo tale data), dagli effetti "estensivi" del lavoro subordinato.
Gli ispettori dovranno ricordare quanto sopra, considerando l'ampio margine di autonomia che caratterizza tali collaborazioni e la loro esclusione dall'art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
In materia va poi dato conto di un'ulteriore novità. Infatti, per i lavoratori autonomi-volontari, è prevista l'erogazione di un'indennità, la cui misura è stabilita, ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro: per l'anno 2019, in base a quanto stabilito nel decreto ministeriale 17 aprile 2019, n. 42, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai dipendenti del settore industria, determinata in euro 2.167,53.
Per la liquidazione delle indennità compensative del mancato reddito per i giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per svolgere soccorsi o esercitazioni, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 22 giornate se l'attività autonoma è svolta dall'interessato nell'arco di 5 giorni a settimana, o 26 giornate se la specifica attività di lavoro autonomo è svolta per 6 giorni la settimana.

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