Adempimenti

Minimali e massimali di retribuzione giornaliera per il 2016

di Paolo Rossi

L'Inps, con la circolare 11/2016, ha rideterminato i minimali di retribuzione giornaliera validi per il 2016 e tutti gli altri valori utili per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, con riguardo alla generalità dei lavoratori dipendenti.


Retribuzione minima giornaliera
Nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. A tali fini, il reddito da assoggettare a contribuzione non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

L'Inps ha rideterminato tale valore, tenendo anche conto delle novità introdotte in materia dall'articolo 1, comma 287, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). Ciò comporta che la misura per l'anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti resterà pari a quella del 2015, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2015 e l'anno 2014, accertata dall'Istat sia stata negativa (– 0,1%). In definitiva, il minimale in questione resterà pari 47,68 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2016, pari a 501,89 euro mensili).

Lo stesso valore di retribuzione minima giornaliera si applica:
- ai lavoratori di società e organismi cooperativi indicati dal Dpr 602/1970 (il cui trattamento convenzionale è terminato al 31 dicembre 2006);
-ai lavoratori soci delle cooperative sociali (in base all’articolo 1, comma 1, lettera a della legge 381/1991) e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 797/1955 (testo unico sugli assegni familiari); anche per tali lavoratori la completa assimilazione alla generalità dei lavoratori dipendenti è subentrata dal 1° gennaio 2010, dopo un percorso triennale di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi.


Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali
Un cenno merita anche la speciale normativa applicabile al limite minimo di retribuzione giornaliera per le “retribuzioni convenzionali” in genere. Il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 3 del Dl 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di questa retribuzione minima, da rivalutare anch'essa in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat e delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 287, della legge 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2016, a 26,49 euro.


Minimale per i part-time
La nozione legale di retribuzione imponibile si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale, benché nel rispetto delle previsioni del recente articolo 11 del Dlgs 81/2015, che, riproponendo le previsioni contenute nell'abrogato articolo 9 del Dlgs 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
- 47,68 euro x 6 /40 = 7,15 euro.
Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
- 47,68 euro x 5 /36 = 6,62 euro.


Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%.
L'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile è dovuta nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2016 in 46.123,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a mese, è pari a 3.843,58 euro da arrotondare a 3.844,00 euro.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.


Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo rivalutato della base contributiva e pensionabile applicabile ai lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, per l'anno 2016, a 100.323,52 euro, che arrotondato all'unità di euro diventa 100.324,00 euro.


Le tabelle con i nuovi mimali e massimali 2016 sono presenti all'interno della circolare Inps n. 11 del 2016.

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