Contenzioso

Prescrizione dalla condanna se non si risponde all’Ispettorato del lavoro

di Luigi Caiazza

L'omessa trasmissione o comunicazione dei dati e notizie legalmente richieste dall'Ispettorato del lavoro, concretizza un reato contravvenzionale di carattere permanente i cui termini di prescrizione iniziano a decorrere dalla data della sentenza penale di condanna da parte del tribunale ovvero dalla data del decreto penale di condanna.

E' quanto, in sintesi, si legge dalla sentenza 43702/2019 della Corte di cassazione che ha analizzato brevemente la struttura del reato previsto e punito dall'articolo 4 della legge 628/1961 e i vari interventi giurisprudenziali, non sempre concordi, che si sono nel frattempo ci sono stati.

La norma sanziona, con l'arresto fino a due mesi o ammenda fino a 516 euro, l'inosservanza degli obblighi di informazione destinati a consentire all'organo previsto, più segnatamente, all'Ispettorato del lavoro, le funzioni di vigilanza e controllo allo stesso attribuite dalle leggi.

A monte, dunque, deve esistere una regolare richiesta di informazioni o documenti, da parte del soggetto competente, riguardante le materie richiamate dall'articolo 4 della legge 628/1961. La richiesta viene ritenuta regolarmente effettuata allorché sia stata rivolta al datore di lavoro personalmente, ritenendosi sufficiente che la stessa sia notificata presso la sede dell'azienda, perché sia comunque riconoscibile dal legale rappresentante di quest'ultima.

In ogni caso il reato in questione può realizzarsi sia in forma «commissiva», allorché il soggetto, destinatario della richiesta, abbia fornito notizie o informazioni, od abbia fornito documentazione diverse da quelle a lui richieste, sia in forma «omissiva» allorché il soggetto omette, semplicemente, di fornire risposte o la documentazione.

Incentrando l'esame su questa seconda ipotesi, la Suprema corte ha rilevato che tale fattispecie configura un reato permanente, la cui consumazione si protrae fino a quando non intervenga il soddisfacimento della richiesta ovvero, secondo il prevalente indirizzo, fino alla notificazione del decreto penale di condanna ovvero fino alla sentenza di primo grado.

La sentenza ha escluso, invece, che la permanenza del reato cesserebbe con la denuncia penale, inoltrata dall'ufficio all'autorità giudiziaria una volta che fosse inutilmente trascorso il termine per l'adempimento. Ciò in quanto l'atto di denuncia, rimanendo estraneo alla sfera di conoscenza del soggetto che ha omesso l'obbligo di legge, perché indirizzato non a quest'ultimo ma all'autorità pubblica. E' vero, infatti, che, in tal caso, la circostanza non possa incidere nell'interrompere l'unità della condotta omissiva del contravventore ai fini della decorrenza per il calcolo dei termini prescrizionali.

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