Contenzioso

Coadiutore familiare e iscrizione alla gestione separata

di Silvano Imbriaci

La vicenda affrontata dalla sentenza della Sezione Lavoro n. 23791 del 24 settembre 2019, riguarda la possibilità di applicare l'esonero dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (art. 2, legge n. 613/1966) per il familiare coadiutore quando egli sia titolare di rapporti di lavoro subordinato o di apprendistato, alle diverse ipotesi in cui il coadiutore sia iscritto alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (nel caso di specie in virtù di un contratto di associazione in partecipazione).

La legge 22 luglio 1966, n. 613, recante l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori, ha previsto all'art. 2 che si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati e i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

La nascita dell'obbligo contributivo è quindi strettamente collegata ex lege alla sussistenza dei requisiti di legge, quando i suddetti familiari dell'imprenditore commerciale svolgano nell'impresa la propria attività con carattere di abitualità ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale - e prevalenza - ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del 22/03/2017). L'obbligo del pagamento dei contributi relativi al coadiutore familiare è posto a carico del titolare o del socio iscritto negli appositi elenchi (cfr. art. 10, legge n. 613 del 1966, secondo cui il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti), dovendosi escludere che tale qualità sia riferibile ad una società, mentre, ove vi sia una pluralità di soci aventi il medesimo grado di parentela con il coadiutore, il soggetto obbligato va individuato in colui che ha denunciato il rapporto assicurativo quale conseguenza della scelta in tal modo operata.

Con riferimento alle ipotesi esonerative, nel caso di specie il coadiutore svolgeva attività lavorativa, all'interno dell'azienda amministrata dalla socia responsabile, in virtù di un contratto di associazione in partecipazione, per il quale la stesa aveva chiesto e ottenuto l'iscrizione alla gestione separata Inps. Secondo la Cassazione, la chiarezza del dettato normativo in punto di indicazione tassativa delle ipotesi esonerative (lavoro dipendente e apprendistato), impedisce di estendere queste ipotesi derogatorie al caso in cui il lavoro all'interno dell'azienda sia il presupposto per l'iscrizione alla gestione separata (forme di collaborazione o, appunto, di associazione in partecipazione prima del Dlgs n. 81/2015).

Non vale infatti ritenere che, essendo la cosiddetta gestione separata venuta in essere con normativa successiva rispetto a quella fondante l'obbligo contributivo per l'attività dei coadiutori, dovrebbe valere un’interpretazione correttiva adeguatrice delle ipotesi esonerative. Tale affermazione infatti intende provare troppo, nel senso che, stando ai fatti, innegabilmente il legislatore non ha ritenuto – e avrebbe potuto farlo – di estendere le ipotesi esonerative a tutti i rapporti parasubordinati o valutabili alla stregua del lavoro dipendente, anche se formalmente privi di tali caratteristiche. L'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ha infatti provveduto a estendere la tutela assicurativa e fornire la copertura assicurativa a varie attività di lavoro, diverse dalla subordinazione, ignote alla previdenza sociale e quindi sprovviste di tutela. Non vi è stato quindi un intervento sulla normativa che disciplina il lavoro autonomo e i suoi obblighi previdenziali, ma la creazione di un nuovo settore, in espansione, con obblighi e requisiti di iscrizione del tutto peculiari.

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