Il decreto concretezza alla prova di assenteismo e ricambio generazionale
Gli interventi del legislatore per rendere meno inefficiente la pubblica amministrazione si succedono di governo in governo, con risultati quasi sempre inferiori alle aspettative, tanto è arduo vincere la propensione di non pochi a considerare il «posto» pubblico più uno status che una situazione contrattuale e la retribuzione che gli si correla più una prebenda che il corrispettivo della prestazione lavorativa.
La prevenzione dell'assenteismo
La rubrica della legge 19 giugno 2019, numero 56, contiene la locuzione «prevenzione dell'assenteismo», e individua due punti di appoggio:
a) la prefigurazione, da parte dell'articolo 1, di un embrionale «sistema di gestione» incentrato sugli audit affidati ad un nuovo organismo, denominato «nucleo della concretezza», che assume i contorni di una sorta di organismo di vigilanza sull'organizzazione degli uffici regionali, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali e delle scuole, la cui attività non potrà non comprendere anche la qualità e quantità del lavoro erogato dal personale;
b) l'adozione, in forza dell'articolo 2, di ulteriori misure di contrasto all'assenteismo che in effetti, più che a contenere questo fenomeno, sono mirate a reprimere quello dei «furbetti del cartellino».
Il profilo più direttamente attinente al lavoro è ovviamente il secondo e si basa sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica delle presenze attualmente in uso. Non si tratta, dunque, di contrastare l'assenteismo, vale a dire le assenze dal lavoro, rilevate e registrate, giustificate da malattia e da altre cause di sospensione tutelata dell'obbligo lavorativo, oppure dalla fruizione di diversi congedi e permessi quali, ad esempio, quelli previsti dalla L. n. 104/1992 per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. I sistemi biometrici, che consentono di identificare le persone sulla base delle caratteristiche biologiche, sono utilizzati per individuare le false attestazioni di presenza, vale a dire l'assenteismo occultato con arti, con raggiri o con altri espedienti che caratterizzano l'infedeltà lavorativa.
La pervasività dei controlli e la privacy
Il ricorso alla biometria (impronte digitali e iride) ed alla videosorveglianza (telecamere agli accessi) dovrà effettuarsi nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dalla normativa dell'Unione (regolamento 2016/679 e art. 52 della Carta); le modalità attuative dovranno essere determinate con un decreto del presidente del consiglio, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata e col parere del Garante per la privacy per quel che attiene alle modalità di trattamento dei dati biometrici. Gli stessi sistemi di verifica dovranno essere adottati, quando la loro prestazione si debba svolgere nella sede di lavoro, per i dirigenti, ad esclusione di quelli in regime di diritto pubblico. Le pubbliche amministrazioni, poi, dovranno avvalersi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal «NoiPA», il sistema informativo realizzato per gestire i dati dei dipendenti e assicurare la presa in carico del trattamento economico del personale pubblico.
L'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza integra il reato proprio introdotto nell'ordinamento dall'art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001, che è stato inserito nel corpo delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dall'art. 69 D.Lgs. n. 150/2009 ed ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. 4 ottobre 2018, n. 184).
L'art. 9, par. 1, del regolamento 679 pone il divieto di trattare dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica. Il divieto non si applica quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro, sempreché non si oltrepassi la misura in cui è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri e in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi della persona (par. 2, lett. b). Nel parere al disegno di legge dell'11 ottobre 2018 il Garante aveva posto in rilievo la necessità di limitare la scelta ad un solo strumento di verifica - o biometria o videosorveglianza - e di disciplinarne l'impiego solo nel caso in cui altri sistemi di verifica delle presenze non fossero risultati idonei. Ciò nonostante, l'impostazione della legge non è granché cambiata; il che pone qualche interrogativo su possibili futuri interventi giurisprudenziali che ne potrebbero sminuire la portata.
Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative resta escluso dall'ambito di applicazione di questa normativa, mentre i dirigenti dei medesimi istituti, scuole ed istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso al luogo di lavoro.
Il ricambio generazionale
L'art. 3 della legge, che andrà in vigore il prossimo 7 luglio, introduce alcune misure per favorire il ricambio generazionale del personale: le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici potranno procedere, a decorrere dal corrente anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Al momento di predisporre il piano dei fabbisogni, si potrà procedere ad assunzioni mirate ad accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, per reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva, contabilità pubblica e gestione finanziaria.
Le amministrazioni potranno avvalersi della facoltà di procedere al t urn over sia ricorrendo all'assunzione dei vincitori e allo scorrimento delle graduatorie vigenti che avviando procedure concorsuali, seppure entro limiti percentuali predefiniti. Questa ed altre misure in deroga alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001 sono finalizzate a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego nel triennio 2019-2021. Per quel che concerne i concorsi, è stata avviata una semplificazione delle prove, con la somministrazione di test a risposta multipla, sia per le prove preselettive che per gli scritti, e conseguente possibilità di correzione meccanizzata; i concorsi e le relative assunzioni, inoltre, potranno essere effettuati in deroga all'obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001.
Il rapporto di lavoro del personale in disponibilità a seguito di mobilità collettiva si intenderà definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di 24 mesi di fruizione della relativa indennità ovvero, anche prima del raggiungimento di tale periodo, qualora l'interessato rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione in mobilità nell'ambito della provincia da lui stesso indicata.
Nel corso dell'anno sono previsti 250 mila pensionamenti nel pubblico impiego. La necessità di sostituire questo personale, e di farlo in fretta, potrebbe costituire l'occasione, snellendo le procedure di accesso, di abbassare anche l'età di prima assunzione nel settore pubblico. Nell'attesa di aprire quell'accesso diretto dall'Università alla pubblica amministrazione di cui si parla da tempo.
Roma, palcoscenico ideale per riflettere su lavoro e costituzione
di Filippo Maria Giorgi