Un’impresa artigiana italiana manda frequentemente i suoi lavoratori all’estero, per l’espletamento di incarichi. I brevi periodo intercorrenti tra la data di ricevimento degli rispettivi incarichi e l’espletamento degli stessi (spesso non più di 2 giorni) non consentono il procurarsi di tutti i documenti previsti a riguardo da parte della normativa italiana, in particolare il mod. A1. Ciò premesso si chiede di sapere se questi casi costituiscono un’ipotesi di trasferta o distacco, quali sono i documenti d’autorizzazioni necessari a riguardo e se vi sono delle possibilità di procurarsi questi documenti anche in un momento successivo, cioè dopo l’inizio della trasferta/distacco all’estero, con efficacia sanante retroattiva.
Nelle ipotesi di mobilità transnazionale dei lavoratori dipendenti in ambito comunitario il Regolamento n. 883 del 2004 stabilisce, quale regola generale, la territorialità dell’obbligo contributivo, per cui i contributi debbono essere versati laddove i redditi sono prodotti. Al fine di evitare una eccessiva frammentazione delle posizioni contributive, lo stesso Regolamento prevede talune deroghe in diverse circostanze, tra le quali rientra il distacco che possiamo definire “comunitario” – istituto...