In presenza di un’assenza giustificata, la Cassazione conferma il diritto del datore di lavoro di non corrispondere la retribuzione per il periodo di assenza, in base al istituto dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Si chiede sapere se e in quale misura la mancata corresponsione riduce la base imponibile ai fini dei contributi previdenziali INPS? Si chiede inoltre sapere se, in presenza della anzidetta mancata corresponsione della retribuzione, è possibili applicare, ai fini sanzionatori, anche una sanzione disciplinare quale la multa o la sospensione dalla retribuzione, o se questo costituisse una violazione del principio ne bis in idem ossia un ingiustificato raddoppiamento sanzionatorio?
Posto che il lettore ha bene inquadrato la questione dell’inadempimento rispetto all’ipotesi dell’assenza ingiustificata del lavoratore subordinato, si evidenzia come tale manifestazione irregolare del rapporto possa essere anche riconducibile alla violazione degli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.), buona fede (art. 1375 c.c.) e diligenza (art. 2104 c.c.). Ciò in quanto il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni contrattuali sull' informazione da rendere al datore di lavoro ogni volta...