di Alberto Bosco

La domanda

Siamo a chiedere se l’art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, che non ci risulta sia stato modificato dal D.L. n. 87/2018 nella parte in cui rimette alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare la durata massima del contratto a termine, sia da ritenersi applicabile anche nel caso di un unico contratto a tempo determinato e successive proroghe oppure solo nel caso della sommatoria di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. In questo caso la contrattazione collettiva si considera vigente e quindi avente validità in deroga alla Legge anche se la parte normativa del CCNL è scaduta alla data di stipula/proroga del contratto a termine? Grazie

La risposta è negativa. Nell'ambito dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 fa riferimento alla durata del “singolo” contratto a termine (12 mesi senza necessità di indicare le cd. “esigenze”, da 13 a 24 mesi previa loro specificazione). Il comma 2, invece, che si apre con l’inciso “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi”, disciplina la durata massima di “tutti” i contratti a termine che possono svolgersi tra le medesime parti: e quindi i 24 mesi di legge oppure il diverso (e più ampio) limite previsto dal contratto collettivo, anche aziendale (cui, in entrambi i casi, vanno sommati i 12 mesi massimi con il cd. contratto in deroga presso l’ITL). La deroga contrattuale vale anche ove prevista in un contratto scaduto. In questo senso, infatti, il Ministero ha precisato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo (circ. 31 ottobre 2018, n. 17).

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