L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine

di Alberto Bosco

La domanda

Siamo a chiedere se l’art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, che non ci risulta sia stato modificato dal D.L. n. 87/2018 nella parte in cui rimette alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare la durata massima del contratto a termine, sia da ritenersi applicabile anche nel caso di un unico contratto a tempo determinato e successive proroghe oppure solo nel caso della sommatoria di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. In questo caso la contrattazione collettiva si considera vigente e quindi avente validità in deroga alla Legge anche se la parte normativa del CCNL è scaduta alla data di stipula/proroga del contratto a termine? Grazie

La risposta è negativa. Nell'ambito dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 fa riferimento alla durata del “singolo” contratto a termine (12 mesi senza necessità di indicare le cd. “esigenze”, da 13 a 24 mesi previa loro specificazione). Il comma 2, invece, che si apre con l’inciso “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi”, disciplina la durata massima di “tutti” i contratti a termine che possono svolgersi tra le medesime parti: e quindi i 24...