Premesso quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 148/2015 chiedo: il conteggio delle ore già autorizzate da confrontare con il limite di un terzo delle ore ordinarie va fatto anche tenendo conto delle ore autorizzate in periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto? In caso affermativo, chiedo ancora se, nel caso piuttosto frequente in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto, le ore effettivamente utilizzate (calcolate a consuntivo e denunciate all’Inps) siano risultate inferiori alla ore autorizzate (perché richieste in fase preventiva), al fine del confronto con il limite del terzo delle ore lavorabili, debbano essere considerate le ore autorizzate o quelle effettivamente utilizzate?
L’articolo 12, comma 5, del Dlgs 148/2015 prevede che, nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4 (del medesimo articolo), non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. Tale disposizione deve essere letta alla luce della previsione...