Agevolazioni

Incentivi fiscali per investimenti in start up e Pmi innovative ai nastri di partenza

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 il Decreto attuativo del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019 recante "Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in Pmi innovative" che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e Pmi innovative, effettuati sia da persone fisiche, sia da persone giuridiche.

Il provvedimento tende a consolidare gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative con un aliquota unica del 30% sia per persone fisiche, sia per persone giuridiche ed estende gli incentivi a tutte le Pmi innovative.

Il decreto rinsalda in un unico testo le disposizioni attuative dell'articolo 29 del Dl n. 179 del 2012 e dell'articolo 4 del Dl n. 3 del 2015 in materia di incentivi fiscali all'investimento in startup e Pmi innovative.

Nello specifico, all'articolo 1 vengono definiti gli ambiti di applicazione degli incentivi e le definizioni di startup e Pmi innovativa indicate rispettivamente negli articoli 25, comma 2, del Dl 18 ottobre 2012, n. 179 e articolo 4, comma 1, del Dl 24 gennaio 2015, n. 3. Rientrano inoltre negli ambiti di applicazione anche gli organismi d’investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili, gli incubatori certificati come previsti dall'articolo 25, comma 5, del Dl 18 ottobre 2012, n. 179 e le «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili».

I beneficiari degli incentivi fiscali sono i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. L'investimento agevolato si applica anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative o Pmi innovative ammissibili, in misura proporzionale agli investimenti effettuati come risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in cui viene effettuato l'investimento agevolato. Gli incentivi non sono applicati nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento a partecipazione pubblica o nel caso di investimenti in start-up innovative o Pmi innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà e imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati; imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 % dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta, mentre per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. La deduzione spettante ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 % dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, vengono rilevati tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.
Il decreto in oggetto specifica che l'incentivo è appiccabile ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Per poter beneficiare dell'incentivo fiscale, i soggetti persone fisiche e giuridiche beneficiari, hanno l'obbligo di conservare una certificazione rilasciata dalla start up innovativa o Pmi innovativa che attesti di non avere superato il limite di cui all'articolo 4, comma 7, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso, al 31 dicembre 2016 . È inoltre obbligatorio conservare una copia del piano di investimento della start-up innovativa o Pmi innovativa contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Per la Pmi innovativa, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, oltre al piano di investimento si deve allegare: per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti; per un'impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento si verificano una serie di cause, tra i quali : la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società; la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle Pmi innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative o Pmi innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; il recesso o l'esclusione degli investitori; la perdita di uno dei requisiti previsti per le start up innovative o Pmi innovative e la loro rispettiva cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti; mentre se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti.

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