Orario ridotto rispetto al minimo contrattuale
Con l’accordo di rinnovo del contratto del settore Terziario siglata il 30/3/2015, nonostante si sia assistito ad una rimodulazione dell’articolazione dell’orario di lavoro e ad una contestuale rivisitazione della flessibilità, sono stati riconfermati i livelli minimi di orario per i lavoratori part time nelle seguenti misure: Aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Riconfermata inoltre la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Nonostante il CCNL definisca dei livelli minimi di orario in caso di lavoro part time, si ritiene che non vi sia alcun motivo ostativo alla stipula di un accordo ove le parti esprimano la volontà di accordarsi sulla realizzazione di un orario inferiore a quello disciplinato nel CCNL. Anche l’Inps nel messaggio n. 5143 del 14/2/2005, ha ritenuto legittimo una pattuizione in deroga a quanto disciplinato dal CCNL. L’Istituto nel messaggio rispondeva ad un quesito in cui si chiedeva se nell'ipotesi in cui l'orario di lavoro definito tra le parti nel contratto individuale prestato è inferiore a quello definito dal C.C.N.L. di riferimento, l'obbligo assicurativo deve essere assolto sull'orario minimo individuato dal C.C.N.L. o su quello definito tra le parti. A tal proposito l’Inps ha precisato che “in base alla definizione legale di rapporto di lavoro, contenuta nell'articolo 1 comma 1, del D.lgs. n. 61 del 2000, l'orario di lavoro è fissato dal contratto individuale e, affinché possa dirsi sussistente tale tipologia di rapporto di lavoro, è sufficiente che l'orario pattuito risulti comunque inferiore a quello pieno” , di conseguenza i contributi devono essere calcolati tenendo conto dell'orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal C.C.N.L. di riferimento. In conclusione, per quanto esposto nel quesito, si ritiene che non vi siano ostacoli ad un accordo ove le parti stabiliscano un orario settimanale pari a 10 ore anche se il CCNL riferisce un orario minimo superiore.
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