Contenzioso

Quando il part time non è regolato in forma scritta, orario full time ma solo se il dipendente mette in mora l’azienda

di Angelina Turco

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In caso di nullità del contratto part time per difetto della forma scritta prevista ad substantiam dalla legge, il rapporto di lavoro deve considerarsi come un ordinario rapporto full time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata a un orario a tempo pieno, solo ove risulti la messa in mora del datore di lavoro, in coerenza col principio di corrispettività delle prestazioni.

È il principio affermato dalla Corte di cassazione con sentenza del 30 maggio 2019, numero 14797...