Contenzioso

Contratti di prossimità con obiettivo chiaro

di Antonello Orlando

Il tribunale di Firenze, con la sentenza 528 del 4 giugno, interviene sul tema dei contratti di prossimità sottolineando la necessità di rispettare le condizioni di stipula previste dal decreto legge 138/2011, pena l'illegittimità degli stessi.
Un lavoratore di una cooperativa sociale è stato inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello corrispondente alle proprie mansioni (A1 e non C3, all'interno della declaratoria del Ccnl cooperative sociali) in forza di un contratto di prossimità siglato dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali nel febbraio del 2015. La corte fiorentina ha respinto alcuni dei temi del ricorso, quale la violazione dell'articolo 36 della Costituzione e l'illegittimità del contratto di prossimità per effetto di un unico rappresentante sindacale firmatario, riscontrando che l'accordo ha agito nel perimetro dei poteri a lui conferiti dalla norma del 2011 e che l'Rsa firmatario era pienamente legittimato a rappresentare i lavoratori dell'azienda essendo l'unico rappresentante sindacale aziendale.

Più rilevante risulta il rilievo mosso alla validità stessa del contratto di prossimità. Questo tipo di accordi sindacali, introdotto dall'articolo 8 del Dl 138/2011, consente alle aziende di derogare rispetto alla disciplina delle disposizioni di legge e ai contratti collettivi, in riferimento alle materie espressamente disciplinate dal comma 2: si va dagli impianti audiovisivi e dal controllo a distanza alle mansioni e all'inquadramento dei dipendenti, passando per le tipologie contrattuali atipiche (part-time, somministrazione, contratto a termine e solidarietà degli appalti, nonché co.co.co e partite Iva), fino alla cessazione del rapporto ed eventuali trasformazioni.

Le deroghe al nostro ordinamento che possono essere previste da un contratto di prossimità devono comunque rispettare la Costituzione e le norme comunitarie nonché le convenzioni internazionali in materia di lavoro. I contratti sono caratterizzati poi da una condicio sine qua non, che obbliga chi sottoscrive tale accordo a finalizzare lo stesso a un obiettivo ben preciso a scelta fra uno o più di quelli elencati dal comma 1. Questi, in particolare sono: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, maggiore partecipazione dei dipendenti, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e retribuzione, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.

La sentenza ha rilevato che nel caso specifico appare del tutto assente una delle finalità del contratto previste dalla norma del 2011. Il foro fiorentino ha rilevato come il meccanismo di sottinquadramento dei lavoratori neoassunti fosse stato solo formalmente collegato all'obiettivo della maggiore occupazione, richiamando il puro nomen iuris del Dl 138/2011 senza però prevedere alcun intervento concreto. La riflessione della sentenza appare oggi più che mai stringente visto l'intensificazione dell'utilizzo dei contratti di prossimità che consentono anche di derogare alle causali e alla durata massima dei contratti a termine, profondamente modificati lo scorso anno dal decreto dignità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©