Contenzioso

Procedure concorsuali: come si calcola il periodo rilevante per i crediti retributivi garantiti dall’Inps

immagine non disponibile

di Silvano Imbriaci

Le ordinanze 24889, 24891 e 24892 del 4 ottobre affrontano il tema del calcolo dell’arco temporale dei dodici mesi precedenti la data di apertura della procedura concorsuale, quale periodo entro il quale si esercita la tutela in garanzia del Fondo, nel caso in cui sia continuata l'attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda in amministrazione straordinaria.

Il Dlgs 80 del 27 gennaio 1992, ha previsto l’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps anche per i crediti di lavoro non corrisposti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (trimestre di osservazione) rientranti all'interno dei dodici mesi antecedenti il provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure concorsuali o comunque la data di inizio dell'esecuzione forzata.

Tale termine a ritroso deve essere calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso tra la data di presentazione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti retributivi necessario per l'acquisizione del titolo e la stessa data di formazione del titolo (per quanto riguarda le esecuzioni individuali) e, nel caso di procedure concorsuali, dalla data di proposizione della domanda volta all'apertura della procedura stessa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2005, n.1885).

Si tratta dunque di evitare che, una volta presentata l’istanza di fallimento, il ritardo nell'espletamento delle procedure concorsuali, che costituisce elemento non governabile dal lavoratore, possa determinare una diminuzione o addirittura l'esclusione della tutela.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento di apertura della procedura non determini la cessazione dell'attività, ma la stessa prosegua seppure a titolo provvisorio, il limite temporale necessariamente slitta e ricade alla fine dell'attività dell'impresa e quindi del rapporto di lavoro ovvero alla risoluzione di questo se è posto in un momento anteriore.

L'art. 2 cit., infatti, espressamente (al comma 1, lett. c) prevede che il termine a ritroso sia calcolato dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

Dunque, per i lavoratori la cui attività sia cessata prima della data di apertura della procedura concorsuale, il termine a ritroso indicato dalla norma è quello dei docdici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (con i correttivi sopra indicati). Ove invece l'attività lavorativa sia proseguita, il Fondo interviene sempre che le ultime tre mensilità siano collocate nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, o ancora alla data del licenziamento o di dimissioni del lavoratore.

Il limite temporale dunque necessariamente slitta e ricade alla fine dell'attività dell'impresa e quindi del rapporto di lavoro ovvero alla risoluzione di questo se è posto in un momento anteriore. Anche l'INPS ha adottato tale cautele (fin dal messaggio n. 15924 del 5 giugno 2006), precisando inoltre che l'iniziativa per l'apertura della procedura concorsuale può provenire anche da altro debitore (cfr. circolare n. 74/2008). E' in ogni caso esclusa la possibilità che i crediti maturati antecedentemente ai dodici mesi possano ricondursi nell'ambito dell'intervento del Fondo in forza di un accordo intervenuto tra datore di lavoro e lavoratore nel senso del differimento del termine di adempimento (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/06/2006, n.14312).

Le ordinanze della Cassazione in commento rafforzano tali principi, la cui ratio risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale ha un senso se si colloca in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa. La stessa normativa europea (fin dalla Direttiva "madre" 20/10/1980, n. 80/97/CEE – art. 3 e successive modifiche e sostituzioni) prevedeva infatti che tra i diritti coperti dalla garanzia dello Stato fossero comprese le retribuzioni non pagate corrispondenti ad un periodo ben preciso individuato dagli stati membri in prossimità dell'insorgenza dello stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque della cessazione dell'attività lavorativa, con piena valorizzazione, dunque, di quest’ultimo aspetto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©