L'esperto rispondeContrattazione

Più contratti possibili per i docenti di musica

La domanda

Un’associazione culturale non riconosciuta - con codice 949920 (ente non commerciale) - organizza per i propri associati corsi di strumentistica musicale nel periodo ottobre-maggio, avvalendosi della collaborazione di insegnanti di musica con cui, fino ad ora, stipulava contratti a progetto a tempo determinato di otto mesi, finalizzati a un concerto/saggio musicale finale. Alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act, Dlgs 81/2015, con l’abolizione di queste collaborazioni continuative a progetto (co.co.pro) quale forma contrattuale, quale forma contrattuale si può ora applicare? Si precisa che non è applicabile la soluzione dei voucher con limite annuo di 2.000 euro per committente - troppo basso per la stragrande maggioranza degli insegnanti che prestano la propria attività in favore di enti del terzo settore - e che l'associazione non ha alcun dipendente, essendo gestita da volontari, se si esclude la collaborazione a tempo dei suddetti insegnanti di musica.

Non avendo l’associazione finalità di lucro (attività commerciali), il limite consentito non sono i 2.000 euro (2.020 per il 2015, come precisato dall’Inps nella circolare 149/2015) per singolo committente, mentre va considerato unicamente il limite complessivo dei 7.000 euro nell’anno civile. In alternativa al lavoro accessorio, i cui limiti di reddito comunque non sembrano adeguati, occorrerebbe valutare se la prestazione degli insegnanti di musica non possa essere ricondotta nella categoria degli «altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato», ancora consentiti anche dopo l’approvazione delle nuove norme. Quel che deve essere valutato è se tali rapporti richiedono lo svolgimento di quelle «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», cui fa riferimento l’articolo 2 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81.Una volta valutate le concrete modalità di svolgimento del rapporto (individuazione del soggetto che stabilisce calendario e orari delle lezioni, linee didattiche da seguire, eventuali obblighi di presenza in sede o, viceversa, possibilità di tenere le lezioni anche in altri luoghi, obbligo di presenza o facoltà di farsi sostituire eccetera), una buona soluzione, ma comunque non del tutto esente da rischi, potrebbe essere quella di ricorrere alla certificazione del contratto di lavoro presso le commissioni appositamente costituite.Sarebbe da valutare, infine, se l’associazione non rientra nell’ambito di applicazione di un contratto collettivo. Infatti, l’articolo 2, comma 2, del Dlgs 81/2015 consente l’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore.

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