Adempimenti

Società non residente e sostitutuzione d’imposta

di Salvatore Servidio

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 312 del 24 giugno 2019, ha affermato sostanzialmente che in assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non riveste il ruolo di sostituto d'imposta e non è quindi tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Il caso
La fattispecie sottoposta all'esame dell'Amministrazione finanziaria è quella di una società spagnola – esercente attività di gestione e amministrazione di valori mobiliari di soggetti residenti e non residenti in Spagna -, la quale, al fine di promuovere nel territorio italiano la propria attività istituzionale, vorrebbe assumere un dipendente italiano quivi residente così da poter aprire in Italia un ufficio di rappresentanza che, tuttavia, non avrebbe natura di stabile organizzazione in base all'art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, presumibilmente, all'art. 5 della Convenzione Italia-Spagna).
Ciò perché l'istante riferisce che l'assunzione del dipendente sarà effettuata inizialmente in assenza di uffici "fisici" e che, per il 2020, si valuta la possibilità di aprire in Italia un ufficio di rappresentanza per l'attività preparatoria finalizzata a un eventuale futuro inserimento nel mercato italiano.
Tale ufficio non svolgerà tuttavia alcuna attività commerciale nel territorio dello Stato.
L'istante chiede quindi di conoscere se, con riferimento ai periodi di imposta 2019 e 2020 – per come descritti - debba operare in qualità di sostituto d'imposta nei confronti del personale dipendente, applicando le ritenute alla fonte ex art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui redditi di lavoro dipendente da erogare.

Normativa
Si richiama l'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 che definisce sostituto d'imposta il soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili. L'istituto della sostituzione d'imposta, con il quale il sostituto è tenuto, con obbligo di rivalsa, ad adempiere alla obbligazione tributaria altrui, oltre a rispondere a un'esigenza di semplificazione dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la pluralità di contribuenti, concretizza, altresì, l'interesse alla sicura riscossione dei tributi.
A sua volta, l'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 individua tassativamente i soggetti obbligati a operare, in qualità di sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali è prevista l'applicazione di dette ritenute. Fra tali soggetti la norma menziona le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR.
Rientrano, pertanto, fra i coloro che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Tuttavia gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia (com già affermato dalla Circolare 23 dicembre 1997, n. 326). Le società non residenti, invece, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Conclusioni
Con la Risposta all'interpello in oggetto, è parere dell'Agenzia delle Entrate che da quanto precede ne consegue che, in assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non rivestendo il ruolo di sostituto d'imposta, non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.
Quindi, se la società non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, oltre a non essere tenuta ad operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. n. 600/1973), essa non opera le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, ecc. (artt. 24 e ss. D.P.R. n. 600/1973).
Nel caso specifico, il lavoratore dipendente percipiente deve quindi assolvere le imposte in autoliquidazione con la dichiarazione dei redditi.
Da ultimo si precisa nella Risposta n. 312/2019 che qualora il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa.

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