L'esperto rispondeContrattazione

Risarcimento danni e dimissioni (ctr. TI)

di Callegaro Cristian

La domanda

Un dipendente si dimette per giusta causa: non ha percepito la retribuzione di un unico mese. Il CCNL (piloti di elicottero) indica espressamente all'art. 33 la possibilità di risolvere immediatamente e senza preavviso il rapporto di lavoro in caso il dipendente non abbia ricevuto la retribuzione (è specificatamente utilizzata la parola retribuzione al singolare) nei termini previsti. Il datore di lavoro oltre a contestare la giusta causa richiede in sede giudiziale al dipendente il risarcimento danni per il costo affrontato per l'assunzione di un nuovo pilota. 1. Considerato il tenore letterale del CCNL sussiste la giusta causa? 2. E' legittima la richiesta di risarcimento danni in caso di dimissioni nel contratto a tempo indeterminato?

Il 2° comma dell’articolo 33 (“Trattamento economico e pagamento delle competenze”) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti di elicottero 19 luglio 2001, prevede che “Le retribuzioni dei dipendenti dovranno essere pagate, con valuta e disponibilità entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a cui si riferiscono. Qualora i pagamenti subiscano ritardo, dovranno essere maggiorati degli interessi, fissati nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5%. Tuttavia il pilota che non abbia ricevuto la retribuzione entro 15 giorni dal predetto termine, potrà risolvere immediatamente e senza preavviso il rapporto di lavoro, con il diritto alla corresponsione aggiuntiva da parte della Compagnia, a titolo risarcitorio, oltre del TFR della indennità di mancato preavviso”. Il contratto collettivo ammette un ritardo, rispetto al termine ordinario del giorno 10 del mese successivo a quello cui le competenze si riferiscono, del pagamento della retribuzione che verrà sanzionato attraverso la corresponsione di una somma a titolo di interessi. Laddove, tuttavia, il pilota non riceva la retribuzione entro i successivi 15 giorni, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro per giusta causa. Dal tenore letterale della disciplina contrattuale sembra potersi affermare che il ritardato pagamento della singola mensilità possa costituire giusta causa di recesso. In tale ipotesi sarà il lavoratore ad avere diritto ad un risarcimento, commisurato all’indennità di mancato preavviso. La valutazione da parte del giudice circa la sussistenza della giusta causa potrebbe, tuttavia, tenere in considerazione anche l’orientamento giurisprudenziale in materia. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro rappresenta senz’altro una delle circostanze che legittimano il lavoratore a rassegnare le dimissione per giusta causa. Per la giurisprudenza, affinché il lavoratore possa dimettersi per giusta causa, occorre però che l’inadempimento da parte del datore di lavoro sia ascrivibile come grave e reiterato. Nell’ipotesi in cui non venisse riconosciuta la giusta causa di dimissioni, potrebbe essere legittima la richiesta di risarcimento danni da parte del datore di lavoro.

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