Contenzioso

L'amministratore-dipendente ha sempre diritto all’emolumento

di Giulia Bifano e Massimiliano Biolchini

L'amministratore delegato ha diritto a un compenso specifico e ulteriore rispetto a quello che percepisce in qualità di dipendente: l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, infatti, non esclude il diritto all'emolumento, a meno che non risulti dimostrata un'integrale coincidenza di mansioni tra quelle svolte in qualità di dipendente e quelle afferenti al ruolo di amministratore.

Lo ha confermato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 22493/2019 del 9 settembre scorso, rigettando il ricorso di una società per azioni che, condannata in sede di merito al pagamento di somme spettanti a un ex dipendente-amministratore a titolo di emolumento, aveva adito la Corte di legittimità per vedere accertato come l'esistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale, parallelo a quello di amministratore, valesse ad escludere il diritto a qualsiasi compenso aggiuntivo e diverso da quello percepito a titolo di retribuzione da lavoro dipendente.

Investita della questione, la Cassazione ha rapidamente concluso nel senso che debba essere riconosciuto il diritto all'emolumento all'amministratore delegato della spa in tutti i casi in cui il giudice di merito, nella propria valutazione, abbia tenuto espressamente conto dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, escludendo tuttavia l'esistenza un'integrale coincidenza di mansioni tale da escludere la spettanza dell'emolumento. E infatti, è solo in un caso di perfetta coincidenza tra i ruoli di dirigente e amministratore che può ipotizzarsi la corresponsione di un'unica retribuzione. Circostanza, questa, non certo di facile dimostrazione in concreto e per la quale è senza dubbio consigliabile, in simili casi, che il contratto di assunzione con cui la società instaura il rapporto di lavoro subordinato con l'amministratore chiarisca come la relativa retribuzione sia stata determinata tenendo conto dell'incarico societario del lavoratore, con conseguente rinuncia dello stesso ad ulteriori importi a titolo di emolumento.

In tema di compenso degli amministratori di società, infatti, vale la pena rammentare come in base ad un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza l'amministratore di una società di capitali abbia sempre diritto al compenso per l'attività prestata, fatta solo eccezione per i casi in cui la gratuità della carica sia espressamente pattuita tra le parti: anche in assenza di previsioni specifiche nello statuto societario circa l'onerosità della carica, dunque, gli amministratori vantano un diritto al compenso nei confronti della società, a meno che non vi sia almeno una specifica delibera che lo escluda. Ciò, d'altra parte, è dovuto alla natura stessa del rapporto di amministrazione: in quanto naturalmente oneroso, infatti, tale rapporto costituisce in capo all'amministratore un diritto soggettivo al compenso.

Tale diritto, in quanto diritto disponibile, è certamente suscettibile di essere, ad esempio, condizionato al raggiungimento di taluni obiettivi o convenzionalmente escluso, mediante accordo tra la società e l'amministratore o, anche, attraverso una specifica previsione statutaria che stabilisca la gratuità delle funzioni di amministratore. A tale proposito, vale tuttavia la pena di ribadire l'importanza che una simile rinuncia o condizione risultino chiaramente: in proposito, la giurisprudenza ha avuto perfino modo di chiarire come non valga ad esprimere la rinuncia dell'amministratore al proprio emolumento neppure la circostanza che lo stesso, nominato da una società il cui stato nulla preveda in punto di compenso, ometta di richiedere nel corso del tempo il compenso per l'attività prestata. Dunque, se nel caso degli amministratori in generale è senz'altro sempre opportuno prevedere, in assenza di precise norme statutarie al riguardo, disposizioni che disciplinino chiaramente il tema dell'emolumento, nel caso degli amministratori-dipendenti appare ulteriormente raccomandabile una precisa identificazione dei compiti svolti dal medesimo soggetto in ciascuno dei propri ruoli. A tale proposito, si renderà ulteriormente opportuno chiarire - anche nel contratto di assunzione - l'eventuale coincidenza di mansioni e la conseguente rinuncia da parte del dipendente al compenso da amministratore.

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