Rapporti di lavoro

Il quadro delle novità della legge di bilancio 2017

di Pietro Gremigni

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 297 del 21 dicembre 2016 la legge di bilancio 2017. Oltre alle pensioni, che rappresentano la parte preponderante, la legge presenta importanti novità anche per il rapporto di lavoro: premi di produttività, welfare, maternità, contributo di licenziamento sono tra i principali istituti toccati dalla norma che è stata approvata dal parlamento il 7 dicembre 2016 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Contributo di licenziamento - Diventa permanente la deroga all'obbligo di versare il contributo di licenziamento per le seguenti situazioni che sarebbero scadute il 31 dicembre 2016 (articolo 2, comma 34, della legge 92/2012)

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Segnaliamo tuttavia che il Ddl della legge di bilancio 2017 rende strutturale tale esenzione senza più alcun limite temporale. Occorre però attendere l'ufficialità del provvedimento.

Contributi professionisti - A decorrere dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% in via strutturale (comma 165).

Apprendisti di primo livello - Anche per tutto il 2017 a favore dei datori di lavoro che assumono apprendisti di primo livello, cioè per la per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale spettano i seguenti benefici (comma 241):
a) disapplicazione del contributo di licenziamento;
b) riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5 per cento;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento
della Naspi in base all’articolo 42, comma 6, lettera f, del Dlgs 81/2015, e dello 0,30%, previsto dall'articolo 25 della legge 845/1978.

Maternità e congedi - Due sono le novità principali che riguardano i congedi di maternità e a favore delle donne:
1) l'estensione alle lavoratrici autonome del congedo per violenza di genere nel limite massimo di 3 mesi, con diritto a un indennizzo pari all'80 per cento;
2) la durata del congedo obbligatorio autonomo per il padre lavoratore dipendente è confermato in due giornate anche per l'anno 2017 e viene innalzato a quattro giorni per l'anno 2018. I permessi possono essere goduti anche in via non continuativa. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (comma 354).

Premio di produttività - I limiti di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario a fronte dei premi di produttività, sono elevati, a 3.000 e a 4.000 euro lordi (in quest'ultimo caso per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). I beneficiari sono i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro, anziché 50.000 euro (comma 160).

Welfare aziendale - Con norma di interpretazione autentica sono considerati esenti da Irpef non solo le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformita a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, ma anche le opere e i servizi le opere ed i servizi riconosciuti dal datore sulla base delle previsioni dei contratti di lavoro nazionali o territoriali ovvero di accordo interconfederale (comma 162).

Esonero contributivo - Non viene più riproposto lo sgravio contributivo generalizzato in caso di assunzione a tempo indeterminato, ma uno sgravio limitato alle nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro. Lo sgravio risulta pari all'esonero totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi (commi 308-313).
A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni di età, che si iscrivono per la prima volta nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Trascorsi i primi trentasei mesi, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%.

Contratti di solidarietà - Viene incrementata a 30 milioni di euro annui, la dotazione delle risorse destinate al beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà.
La riduzione è riconosciuta, nella misura del 35% e per un periodo non superiore a 24 mesi, con riferimento alla contribuzione a carico del datore per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% (articolo 1, comma 240, lettera c)

Call center - Gli operatori di call center che delocalizzano all'estero in uno Stato extra Ue l'attività devono darne comunicazione entro 30 giorni al ministero dello Sviluppo economico, al Garante privacy e al ministero del Lavoro, in quest'ultimo caso indicando i lavoratori coinvolti (comma 243).

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