Apprendistato dopo il tirocinio formativo
La risposta è positiva in quanto il pregresso periodo di tirocinio formativo non costituisce un rapporto di lavoro. Per quanto riguarda l’apprendistato occorre procedere alla stipulazione del contratto in forma scritta, individuando un tutor, e rispettare gli obblighi formativi previsti dal piano formativo individuale. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal CCNL che, per l’attività svolta, si ritiene sia quello degli studi professionali. Questo prevede, peraltro che l'apprendistato professionalizzante non è ammesso per le qualifiche del livello V e che la durata minima del contratto di apprendistato è di 30 mesi e la durata massima di 36 mesi.