Due soggetti divorziati per i quali nella sentenza di divorzio è indicato che "i figli sono affidati ad entrambi i genitori con collazione presso la madre", corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento per i figli (non per l'ex coniuge); il padre titolare di rapporto di lavoro subordinato è attualmente in CIGS a zero ore con pagamento diretto da parte dell'inps; la madre disoccupata senza alcun sussidio di naspi o altro è titolare dell'autorizzazione INPS ad includere nel proprio nucleo familiare i due figli. In tale situazione come avviene il pagamento degli assegni familiari ? Chi ha l'obbligo di presentare la domanda per gli ANF? gli ANF spettano nella misura del 50% ai due ex coniugi?
Dal quesito formulato pare che la titolarità per la richiesta di ANF spetti alla madre che risulta essere in possesso di specifica autorizzazione INPS ad includere i figli nel proprio nucleo familiare, come genitore solo. La corresponsione dell'ANF verrà effettuata sulla posizione dell'altro coniuge - non avendo la richiedente in corso un rapporto di lavoro subordinato - risultando quindi essere non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno. Maggiori precisazioni in merito ...