Assegni familiari all’ex coniuge
Dal quesito formulato pare che la titolarità per la richiesta di ANF spetti alla madre che risulta essere in possesso di specifica autorizzazione INPS ad includere i figli nel proprio nucleo familiare, come genitore solo. La corresponsione dell'ANF verrà effettuata sulla posizione dell'altro coniuge - non avendo la richiedente in corso un rapporto di lavoro subordinato - risultando quindi essere non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno. Maggiori precisazioni in merito sono fornite dall'INPS con circolare 77/2005 e messaggio 12791/2006 che testualmente prevede quanto segue: "La legge 8 febbraio 2006, n. 54, pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2006, all’art. 1, nel mutare l’art. 155 c.c., introduce modifiche circa i provvedimenti riguardo ai figli nel caso di separazione dei genitori. La norma, il cui dettato prevede quale fine primario il rispetto dell’interesse morale e materiale della prole, stabilisce, tra l’altro, l’affidamento dei figli, in via prioritaria, ad entrambi i genitori. Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, nel rimandare a quanto indicato sull’argomento nella circolare 7 dicembre 1999, n. 210, si ribadisce che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione. L’individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno sarà determinata da un accordo tra le parti. In mancanza di tale accordo l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 903/1977. Qualora invece il giudice disponga l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori rimane applicabile la vigente normativa secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare".
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