In tema di solidarietà negli appalti, l'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 prevede il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Come deve essere correttamente calcolato tale termine? In particolare, esso decorre dalla fine dei lavori (cioè dalla ultimazione dell'opera e dalla chiusura del cantiere) oppure dalla cessazione del rapporto contrattuale tra committente e appaltatore? Il problema si pone nell'ipotesi - peraltro abbastanza ricorrente nella prassi - in cui è previsto un pagamento rateale dell'importo dell'appalto, per cui il rapporto contrattuale rimane in vita anche dopo molto tempo dalla ultimazione dei lavori, fino a quando il committente non ha completato il pagamento di tutte le rate del prezzo. A.C. - Napoli
Il Ministero del lavoro, con nota 7140/2012, si è espresso sulla questione precisando che il limite dei due anni contenuto nella norma citata dal gentile lettore (art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003) fa riferimento al relativo rapporto contrattuale: nel caso di subappalto, ad esempio, i due anni decorrono dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto). La ragione di tale interpretazione è evidente ove si pensi che, in caso contrario, negli appalti che...