Adempimenti

Artigiani, il ministero del Lavoro emana le «Linee Guida» per il fondo Fsba

di Fabio Antonilli

A partire dal 19 luglio 2016, con l'entrata in vigore del decreto 29 aprile 2016, n. 95581, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è divenuto a tutti gli effetti operativo il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA).

Pertanto, le imprese tenute al versamento potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa normativa di cui al d.lgs. 148/2015.

Nel frattempo con la circolare n. 26 del 4 agosto 2016 la Direzione Generale Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro ha diramato le «Linee Guida» per l'esercizio della funzione di controllo sulla corretta gestione dei Fondi di solidarietà alternativi, vale a dire il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato ma anche il Fondo di Solidarietà per i lavoratori in Somministrazione (ex DM n. 95074 del 25 marzo 2016).
Le linee guida specificano che “la funzione di controllo” va svolta sia dai Fondi stessi, relativamente ai soggetti responsabili delle attività svolte, sia dal Ministero del Lavoro, con riguardo all'utilizzo delle risorse gestite dai Fondi stessi.

A tal proposito il Ministero esige che la contribuzione versata dalle aziende venga contabilizzata separatamente e sia agevolmente tracciabile e distinguibile rispetto alle altre risorse che affluiscono al sistema degli enti bilaterali; inoltre, gli interessi attivi maturati sul conto corrente sul quale sono accantonate le risorse sono anch'essi destinati a sostenere le attività stabilite dalla legge.

Per consentire il “controllo sulla gestione” dei Fondi gli stessi devono predisporre e inviare al Ministero del Lavoro un Piano finanziario di attività sia a preventivo che a consuntivo, compilato secondo lo schema allegato alla circolare in parola.

La corretta gestione sarà dimostrata qualora l'attività programmata “non sia sottoposta ad un eventuale rischio di carenza di liquidità” e se le fonti di finanziamento “[corrispondono] adeguatamente alle uscite previste nel medesimo periodo” (non inferiore al biennio): si ricorda, infatti, che la legge stabilisce che tali Fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di liquidità, ciò al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria delle proprie attività. Dunque la sostenibilità finanziaria è verificata se il flusso netto di cassa generato e cumulato è positivo per tutti gli anni considerati (tale situazione dovrà trovare conferma nei Piani finanziari redatti in sede di consuntivo).

Il controllo “a consuntivo” prevede che i Fondi devono presentare annualmente dei Piani finanziari accompagnati da una relazione descrittiva volta a rendere chiara e trasparente la rappresentazione delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'anno di riferimento. Dovrà quindi essere privilegiato il criterio contabile di “cassa”.

Secondo quanto prevedono i decreti ministeriali citati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita anche la funzione di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. Pertanto i Fondi sono tenuti a garantire costantemente un flusso minimo di informazioni sullo stato di attuazione delle prestazioni e a creare un sistema tracciabile di indicatori fisici (corrispondenti ai dati delle aziende che richiedono le prestazioni), finanziari (tipologia di prestazioni, durata, importo liquidato) e procedurali (data di presentazione dell'istanza e data di erogazione del trattamento).

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