Contenzioso

Alle Sezioni unite la questione della responsabilità del coobbligato nelle sanzioni amministrative

di Silvano Imbriaci

Con ordinanza interlocutoria del 16 dicembre 2016, n. 26063 , la II sezione della Cassazione ha rimesso alla Sezioni unite un’interessante questione che riguarda i profili della solidarietà negli illeciti amministrativi. Secondo le regole generali (art. 6, l. n. 689/1981), è responsabile in solido con l'autore materiale dell'illecito anche la persona giuridica, l'ente privo di personalità giuridica o comunque l'imprenditore per i fatti commessi dal rappresentante o dal dipendente. Ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria l'autore è sullo stesso piano del responsabile in solido, fermo restando il diritto di regresso nei rapporti tra gli obbligati, anche se la figura dell'autore materiale dell'illecito è unica.

L'autore dell'illecito amministrativo può essere infatti soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche una persona giuridica, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della legge n. 689, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento per il quale rileva soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente (cfr. Cass. n. 3879/2012). A ciascuno dei due soggetti deve, dunque, essere notificato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, il provvedimento sanzionatorio. Il comma 6 della stessa norma afferma che «l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Il tema in esame è dunque proprio questo: quali effetti subisce il soggetto obbligato in solido qualora l'obbligazione a carico dell'autore materiale sia estinta? Il caso di specie riguarda un'ordinanza ingiunzione con la quale il ministero dell'Economia e delle Finanze aveva ingiunto ad una Snc e al suo rappresentante legale il pagamento di una sanzione amministrativa per aver effettuato transazioni in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati (in violazione dell'art. 1 del dl n. 143/1991, conv. in l. n. 197/1991). A fronte dell'eventuale estinzione della sanzione nei confronti del suo autore materiale, il problema che affronta la Corte è quello della sopravvivenza dell'obbligazione nei confronti della sola società coobbligata. Sul punto la sentenza registra l'esistenza di un orientamento duplice e difforme all'interno della Cassazione civile.

Secondo un primo orientamento, l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'autore materiale dell'illecito comporta in via automatica l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'obbligato solidale; questo in quanto l'obbligo “solidale” è posto in rapporto di stretta accessorietà rispetto all'obbligo incombente sull'autore materiale dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 23871/2011).

L'interpretazione opposta afferma invece che il vincolo di solidarietà assume rilevanza solo nel caso in cui l'amministrazione decida di avvalersene in concreto, potendo agire contro ambedue gli obbligati o solo contro uno di essi. L'effetto estintivo, in questo caso, rimane confinato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica (art. 14, u.c. l. n. 689/1991). In altri termini, in caso di impossibilità di recuperare le somme dall'autore materiale, le posizioni dei due obbligati sono autonome (cfr. Cass. n. 7884/2011). Corollario di questa tesi è che l'obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale ad un obbligato solidale nell'ipotesi di insolvibilità del condannato, in quanto le due posizioni sono autonome e destinate l'una a sopravvivere anche se l'altra si è estinta (cfr. Cass. n. 4342/2013).

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