Trasformazione d’ufficio del contratto a termine: poteri dell’ispettore
Secondo l’articolo 21 del decreto legislativo 81/2015, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. La trasformazione è automatica, anche se l’interesse alla continuazione del rapporto è solitamente del lavoratore, al quale è assegnato peraltro il risarcimento del danno a ristoro delle conseguenze retributive e contributive relative al periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto (art. 28). I servizi ispettivi possono autonomamente verificare il rispetto delle proroghe, anche al fine della corretta instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti, anche se nella fattispecie probabilmente non vi sono ulteriori oneri contributivi per il datore di lavoro. Ma rimane comunque un interesse pubblico nell’applicazione delle sanzioni amministrative in merito alla mancata comunicazione dell’avvenuta trasformazione (in questo senso depongono le istruzioni ministeriali, fin dalla circolare n. 18/2014.