Adempimenti

Ministero del Lavoro, diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione

di Gianfranco Nobis

Il lavoratore subordinato ha diritto alla percezione della normale retribuzione anche durante il tempo impiegato per indossare o dismettere la divisa da lavoro. È questo il giudizio del ministero del Lavoro, espresso attraverso la risposta a interpello n.1 del 23 marzo 2020, al quesito avanzato dalla Ugl – Federazione nazionale delle autonomie. Nel merito, l'istante chiedeva al ministero del Lavoro se, all'interno dei settori dove la contrattazione collettiva nazionale non prevedesse disposizioni specifiche, potesse essere incluso nell'orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore per indossare la divisa.
L'analisi normativa posta alla base della risposta all'interpello parte dai cardini definitori dell'orario di lavoro contenuti all'interno del comma 2, articolo 1, del Dlgs n.66/2003. Secondo tale disposizione, l'orario di lavoro si identifica come il periodo all'interno del quale sussistono contemporaneamente tre circostanze distinte; il lavoratore deve trovarsi all'interno del luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni.
Da una prima analisi dedotta dalla lettura delle norma, lo stesso Ministero ipotizza che il tempo necessario a indossare il vestiario da lavoro o i dispositivi individuali di protezione, non possa configurarsi a tutti gli effetti come orario di lavoro poiché il lavoratore, in quel momento, non starebbe adempiendo al proprio obbligo di rendere la prestazione dovuta. Tuttavia, secondo il Ministero, in assenza specifiche disposizioni normative, occorre considerare con preminenza i consolidati orientamenti giurisprudenziali espressi attraverso le sentenze dalla Corte di cassazione e dalla Corte di giustizia europea (Sentenza 10 settembre 2015).
Il frutto dei sopraindicati orientamenti giurisprudenziali (Cass. sez. lav. 7396/2015) coincide con il concetto secondo cui, il tempo trascorso dal lavoratore nell'indossare il camice da lavoro o la divisa, possa rientrare nel perimetro dell'orario di lavoro nei casi in cui, il datore, abbia posto il vincolo che tali operazioni si svolgano unicamente sul posto di lavoro, utilizzando il vestiario da esso stesso fornito. A suffragare tale impostazione, vi è il principio secondo cui l'obbligo imposto al lavoratore circa il tempo e il luogo dove provvedere alla vestizione esprima un potere conformativo, il cui esercizio è riservato al datore di lavoro nell'ambito del più ampio e generico potere direttivo.
Diversamente, nei casi in cui il lavoratore subordinato (Cass. Sez. lav. 11828/2013) possa scegliere liberamente le modalità e il tempo in cui indossare il vestiario necessario all'espletamento della prestazione, (presso il proprio domicilio, ad esempio) non si potrà computare tale arco temporale all'interno dell'orario di lavoro. In questa circostanza, infatti, la scelta del momento e del luogo dove realizzare la vestizione non riflettono l'espressione di alcun potere datoriale: si parla in tali casi di gesti propedeutici all'attività lavorativa, connessi alla diligenza preparatoria della prestazione.
Considerazioni analoghe valgono anche per il tempo doccia, o per il tempo necessario al lavoratore per dismettere il vestiario da lavoro. Tutte le volte in cui tali operazioni siano svolte per volontà del datore di lavoro all'interno dei locali aziendali, utilizzando dispositivi e vesti a tal riguardo fornite, con il vincolo di tenerli presso il posto di lavoro, il tempo relativo si configura come orario di lavoro e per tanto da retribuire.
In conclusione dunque, secondo il Ministero, la valutazione in ordine alla quale il tempo necessario a indossare o dismettere gli abiti e i dispositivi per la prestazione, sia da includere o meno all'interno dell'orario di lavoro, deve avvenire ricercando l'elemento dell'eterodirezione. Quando se ne riscontrano i tratti, il tempo trascorso dovrà computarsi nell'orario di lavoro e darà diritto alla retribuzione (Cass. Ordinanza 505 del 11/012019).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©