Rapporti di lavoro

Cigs per crisi e riorganizzazione, dal 24 settembre limite all’80% delle ore lavorabili

di Mauro Marrucci

Dal 24 settembre 2017 le aziende, in caso di ricorso alla CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, non potranno richiedere un numero di ore superiori all'ottanta per cento di quelle lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo previsto per il programma autorizzato.

A disporlo è l'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, la cui entrata in vigore è stata temporaneamente differita, per mano dell'art. 44, comma 3, al trascorrere di 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro avvenuta il 24 settembre 2015.

In materia, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 16/2017, ha spiegato che per determinare il limite dell'ottanta per cento delle ore lavorabili “assume rilievo l'indicazione, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015”.
Secondo quest'ultima disposizione:
- l'istanza deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
- le informazioni contenute nell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario devono essere inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini degli obblighi sulla condizionalità;
- nell'istanza di CIGS per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale il richiedente deve comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Sulla base di tali informazioni sarà quindi possibile ricavare il numero delle ore contrattualmente lavorabili nel periodo di svolgimento del programma di CIGS procedendo a:
1) determinare il numero medio dei dipendenti occupati nel semestre precedente a quello di presentazione dell'istanza;
2) moltiplicare tale numero per quello delle ore settimanali e per il numero delle settimane individuabili nel periodo di attuazione del programma;
3) rapportare il risultato che ne consegue all'ottanta per cento.

Una volta determinato, il numero delle ore lavorabili diviene un dato fisso ed immodificabile al variare delle dinamiche aziendali e come tale non è suscettibile di variazioni in caso di modifiche negli organici nel corso del programma.

Ciò non toglie che per alcuni lavoratori o per determinati periodi - nell'ambito di quello complessivo di svolgimento del programma medesimo - l'azienda possa procedere alla integrale contrazione dell'orario di lavoro. Peraltro, il plafond fisso, come stabilito secondo la prospettazione ministeriale, in ragione di eventuali riduzioni di personale nel semestre precedente, potrebbe fornire un dato numerico il cui ottanta per cento assuma un'entità superiore a quella del cento per cento delle ore lavorabili da tutti i lavoratori coinvolti dall'ammortizzatore.

Il soggetto datoriale è peraltro tenuto ad assumere formale impegno a non eccedere il limite delle ore di sospensione autorizzabili previsto dall'art. 22, comma 4, la cui verifica
è demandata all'INPS.
Il Dicastero - in termini conformi con le indicazioni fornite con la circolare n. 30/2015 e la nota a prot. n. 14948/2015 - ha infine precisato che la disposizione troverà piena attuazione per i trattamenti d'integrazione salariale fruiti a decorrere dal 24 settembre 2017 a condizione che la conclusione delle consultazioni sindacali che li hanno preordinati e la presentazione delle istanze di accesso al trattamento siano avvenute a decorrere da tale data.

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