Rapporti di lavoro

Niente recupero dei soldi dal fondo di tesoreria

di Barbara Massara

La procedura di recupero del trattamento di fine rapporto indebitamente versato all’Inps risulta ancora carente di informazioni e strumenti, che dovrebbero essere completati entro il mese di maggio.

Nelle indicazioni generali fornite dall’istituto di previdenza con la circolare 37/2018 (si veda il Sole 24 Ore del 2 marzo), l’Inps cita il mese di maggio come quello entro il quale deve concludersi l’attività di due diligence finalizzata ad accertare l’insussistenza dei requisiti per il versamento del Tfr al fondo di tesoreria. Sebbene questa scadenza sia riferita alle sole aziende che hanno indebitamente versato, sebbene in possesso del relativo codice di autorizzazione 1R, si ritiene e si auspica che entro tale data sia effettivamente tutto pronto per consentire il recupero o il pagamento del Tfr dei lavoratori direttamente da parte dell'Inps.

Aziende regolari
Secondo la circolare 37/2018, i principali adempimenti delle aziende che risultano regolari dal punto di vista contributivo, funzionali a consentire “lo sblocco” del Tfr, sono i seguenti:
• revoca del codice 1R per le aziende non tenute al versamento e sostituzione con il codice 7W “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”;
• attribuzione automatica del codice 7W per le aziende da sempre prive del codice 1R ;
• comunicazione all’Inps della richiesta di liquidazione del Tfr (saldo o anticipazione) dei dipendenti per i quali l’istituto è tenuto a erogare il trattamento versato al Fondo.

Per la revoca e la sostituzione con il codice 7W, l’Inps ha ancora tempo fino a fine maggio per concludere l’indagine sulle aziende a cui originariamente era stato riconosciuto il codice 1R, successivamente rivelatosi non corretto.

Per le aziende, invece, prive del codice di autorizzazione 1R, che hanno versato il Tfr all’Inps forzando la procedura, l’attribuzione avrebbe dovuto essere automatica, e comunicata all’azienda e/o al consulente attraverso la funzionalità “Contatti”.

A oggi non risulta che tale codice sia stato attribuito, e attraverso il cassetto previdenziale l’Inps risponde alle aziende chiarendo che prima deve essere richiesto il Durc, e se regolare, deve essere successivamente presentata richiesta del codice 7W sempre attraverso il cassetto previdenziale. A ogni modo, anche alle aziende che si sono adeguate a queste informali indicazioni, non del tutto coincidenti con quelle della circolare 37/2018, ancora non risulta attribuito il nuovo codice.

Ma la vera parte strutturale della procedura che risulta mancante è quella funzionale a comunicare all’Inps i dati dei dipendenti che hanno diritto a ricevere il Tfr direttamente dal Fondo di tesoreria.

Le imprese cioè non sanno quali dati devono comunicare e la relativa modalità, che potrebbero non essere la mera comunicazione attraverso il cassetto previdenziale.

L’applicativo utilizzato per presentare la domanda al Fondo di tesoreria, in caso di incapienza dei contributi del mese, (presente nella sezione “aziende e consulenti” “Gestione Tfr”), non è stato infatti implementato per questa nuova casistica relativa al Tfr indebitamente versato all’Inps.

Aziende irregolari
Le aziende contributivamente irregolari, comprese quelle che non si sono adeguate nel termine di 15 giorni dall’accertamento, devono invece procedere alla correzione dei flussi uniemens incriminati, nel rispetto del termine prescrizionale di 10 anni dalla data di versamento.

Solo successivamente, e previa quadratura con l’Inps, potranno presentare istanza di restituzione dell’importo a credito risultante dalla regolarizzazione. Per questa casistica le istruzioni potrebbero essere considerate sufficienti, ma sarebbe sempre opportuno condividere le azioni con l’istituto medesimo, per evitare ulteriori problematiche.

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