Una azienda multinazionale, al fine di stimolare investimenti per processo/prodotto ha sottoscritto un accordo aziendale per affievolire il costo del lavoro aziendale. Gli operai hanno rinunciato per tre anni a maggiorazioni aggiuntive a quelle previste dal ccnl e gli impiegati a parte del superminimo individuale pari al valore delle maggiorazioni tagliate. In nessun caso il lavoratore è sceso sotto i minimi contrattuali ma anzi tutti conservano un trattamento di miglior favore. L'inps ha richiesto con verbale ispettivo il pagamento dei contributi sulle retribuzioni rinunciate dai lavoratori in quanto, a loro avviso, le rinunce alle retribuzioni quandanche esulanti il ccnl, non comportano una corrispondente riduzione della contribuzione dovuta.
Qualora il lavoratore rinunci al versamento dei contributi, si può delineare una duplice ed alternativa situazione: • se la rinuncia ha ad oggetto i contributi, il lavoratore non può disporne in quanto il titolare della posizione attiva creditoria è l’istituto assicuratore ed il relativo atto abdicativo non produce alcun effetto; • se, invece, il lavoratore dispone della sua posizione previdenziale, non essendosi ancora verificati i presupposti per l’acquisizione della prestazione, nondimeno la rinuncia...