Debutto nell’ordinaria con il mini bilancio: la guida voce per voce
Una volta adottato il metodo della partita doppia i professionisti devono effettuare un primo mini bilancio di apertura al momento del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria.
Per costruire questo primo “bilancio” è necessario attingere a una serie di dati patrimoniali indispensabili rilevabili dai registri contabili, o altrove.
Più precisamente, per gli immobilizzi immateriali e materiali i valori fiscali sono estrapolati dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva, mentre le disponibilità liquide sono pari al saldo del conto corrente dedicato all’attività; per il Tfr nonché i debiti verso i dipendenti la situazione iniziale è estrapolabile dalle buste paga.
Esistono poi altri elementi frutto di elaborazioni più complesse: ad esempio i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori. Questi elementi patrimoniali devono essere suddivisi fra più situazioni pratiche:
per la fattura emessa o ricevuta ai fini Iva ma non incassata, o incassata/pagata parzialmente si dovrà iscrivere patrimonialmente il credito/debito, ma l’importo al netto dell’Iva non costituisce reddito o costo fino alla effettiva movimentazione finanziaria;
il credito/debito certificato solo dall’emissione/ricevimento di una nota pro forma si può comunque iscrivere nello stato patrimoniale iniziale trattandolo come un credito verso cliente per fatture da emettere o come debito per fatture da ricevere.
Se si ha un credito da fattura maturato nell’esercizio ma non ancora incassato al termine del periodo d’imposta se è stato iscritto il componente reddituale positivo, il mancato incasso imporrà al termine del periodo d’imposta di rettificare i ricavi iscritti in conto economico. Analogo ragionamento può essere effettuato rispetto ai fornitori: l’elemento reddituale negativo diventa deducibile solo al momento del pagamento del debito maturato.
Considerazioni a parte meritano invece da un lato il differenziale fra le attività e le passività iscritte in fase iniziale, e dall’altro le ritenute d’acconto subite dal professionista. Relativamente al primo aspetto, per quanto attiene alla classificazione “contabile” nonché “fiscale” del differenziale fra attivo e passivo iniziali, si propende per allocare tale importo come la sommatoria di utili non prelevati, stratificati negli anni di attività del professionista.
Questo valore, anche nei periodi d’imposta successivi, non dovrebbe mai essere negativo perché potrebbe significare che il professionista ha prelevato più utili di quanto maturato realisticamente.
Per effetto dell’articolo 32, Dpr 600/73, i prelievi e i versamenti sul conto corrente bancario devono essere imputati a ricavo nell’esercizio dell’attività.
Rispetto invece alla gestione delle ritenute d’acconto subite, nella fase iniziale sarà necessario iscriverle nell’anno appena in cui sono state subite: le stesse potranno poi essere oggetto di una successiva attribuzione ai soci in sede di compilazione del modello Redditi e l’importo complessivo contabilmente decurtato dal risultato d’esercizio ottenuto.