Certificazione da parte di un ente bilaterale
In risposta al quesito, si si fa presente che valendo ancora ad oggi le norme in tema di certificazione come previste dal d.Lgs. n. 276/2003 e precisate dalla Circ.Min. Lav. 24/2004 e dalle successive interpretazioni ministeriali, i soggetti abilitati alla certificazione sono quelli indicati da dette norme, tra cui non rientra un ente bilaterale non dotato della maggiore rappresentatività come individuata nel quadro normativo vigente, che non può pertanto procedere alla certificazione del contratto, a maggior ragione a favore di un datore di lavoro richiedente che non sia iscritto a tale ente. Relativamente al secondo quesito, si rileva come il contratto a progetto sia stato sostanzialmente abolito dal Jobs Act e, pertanto, bisogna aver riguardo in primo luogo alla sussistenza delle ipotesi residuali di tale contratto e, solo in caso affermativo, bisogna comunque procedere alla valutazione del singolo caso concreto per individuare i requisiti di legge della parasubordinazione, la quale, proprio per l'autonomia nella gestione dell'orario di lavoro, in astratto ed in linea generale non sarebbe peraltro incompatibile con un impiego a tempo pieno presso altro datore di lavoro
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