Ccnl telecomunicazioni trasferta
di Nobis Gianfranco
Le disposizioni del CCNL Telecomunicazioni relative al trattamento di trasferta o dei rimborsi dovuti in caso di missione demandano la quantificazione degli importi spettanti alle prassi in uso a livello aziendale. La valutazione sulla possibilità di giungere ad un accordo di livello aziendale utile alla definizione delle indennità / rimborsi spettanti al personale in missione dovrà avvenire preliminarmente tenendo in considerazione la sfera dei demandi alla contrattazione di secondo livello ad opera dell'articolo 3, comma 9 del citato CCNL. La contrattazione aziendale, infatti, potrà disporre solo nelle materie e per gli istituti diversi rispetto a quelli propri del CCNL. In base a tale previsione, considerando il demando agli usi aziendali pervisti dall'articolo 43, si potrà lecitamente stipulare un accodo aziendale che disciplini il trattamento per missione. Ai fini della validità dell'accordo dovranno partecipare alla stipula tutti i soggetti contrattualmente previsti dal comma 11 del medesimo articolo 3 ( Strutture Territoriali OO.SS. stipulanti il CCNL, R.S.U. o il relativo Coordinamento con assistenza alla parte Aziendale, prestata dalle associazioni Industriali territoriali cui l'azienda iscritta). Sul punto si ritiene che possano partecipare le Rappresentanze Sindacali aziendali solo nel caso in cui le OO.SS. non siano costitute sotto forma di R.S.U. Rispettando tali elementi si potrà correttamente stipulare un accordo di secondo livello, il quale potrà normare gli aspetti monetari del trattamento in missione, caducando i precedenti trattamenti legati a comportamenti reiterati in via di prassi.
Fringe benefit, passaggio da una condizione di imponibilità ad una di esenzione
di Roberto Vinciarelli
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