L'esperto rispondePrevidenza

Premio individuale versato alla previdenza complementare

di Salvatore Servidio

La domanda

Un dipendente, in accordo con l'azienda, ha aderito ad un Fondo pensione aperto con una compagnia assicuratrice. Dal modulo di adesione risulta che ha scelto di mantenere il Tfr in azienda ma l'azienda verserà annualmente al Fondo un contributo di 5164,57 completamente a suo carico. Questa è una operazione individuale fatta per un solo dipendente che non rientra né in un premio di risultato, né in un piano di welfare aziendale. Si chiede se tali somme possono considerarsi esenti da contributi e da tassazione fiscale e se incidono o meno sugli istituti retributivi indiretti compreso il Tfr. Grazie

Al quesito posto ritengo si possa dare la risposta che segue. Trattasi di Fondo pensione aperto che, al contrario dei Fondi pensione complementari chiusi, costituiti sulla base di un accordo sottoscritto tra sindacati e associazioni datoriali, sono Fondi che vengono collocati, tra gli altri, da banche e assicurazioni, hanno personalità giuridica e sono orientati al profitto. Chiunque può aderire a un fondo pensione aperto, potendosi scegliere in maniera flessibile l’entità del contributo e la periodicità del versamento. Si rientra nell’ambito dei Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza di cui all’art. 2117 codice civile. Nel caso di specie, da accordi individuali tra il lavoratore e il proprio datore, quest’ultimo verserà annualmente al Fondo un contributo di 5.164,57 completamente a suo carico. L’art. 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, rimanda al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (contenente la disciplina delle forme pensionistiche complementari), il cui art. 8 prevede espressamente al comma 4 che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'art. 16 del medesimo D.Lgs. n. 252/2005 (sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166). Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Trattasi di deduzione d’imposta che, com’è noto, attiene ad una base imponibile ridotta rispetto al reddito complessivo e, pertanto, sull’onere dedotto non si pagherà l’IRPEF. In pratica, le regole previste a tal fine per dedurre i contributi sono le seguenti: - Si può dedurre un importo massimo di euro 5.164,57 all'anno: entro questo limite rientrano tutti i contributi sia personali sia a carico del datore di lavoro; - Il reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, d'impresa, ecc.); - Non è obbligatorio versare anche il TFR. Se lo si fa, il TFR non rientra comunque nel limite massimo di deducibilità. Nello specifico, nel Rigo E27 della Sezione II del Quadro E del Modello 730, ad esempio, vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali. Nel suddetto limite euro 5.164,57 si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. In particolare, nella colonna 1 deve essere riportato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Nella colonna colonna 2 deve essere riportato l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione: contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica.

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