Sospensione periodo apprendistato
L’articolo 1, Dlgs. n. 77/2005 definisce l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. Il riferimento all’articolo 48, Dlgs. n. 276/2003 è superato e adesso è applicabile l’articolo 43, Dlgs. n. 81/2015 sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Purtroppo il quesito non è molto chiaro, ma si ritiene che si debba scegliere o l’uno (alternanza scuola-lavoro) o l’altro (apprendistato) perché sono due istituti diversi e finalità distinte. In ogni caso si ritiene possibile utilizzare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per l’ultimo (terzo) anno di specializzazione secondo i criteri e le modalità contenute nel D.M. 12 ottobre 2015. A tal fine è utile contattare la scuola professionale, con la quale dovrà essere stipulato il piano formativo individuale.