Qualora l'unica impiegata amministrativa di un'azienda che ha avviato le pratiche di fallimento, sospesa in CIGS a zero ore, trovasse un nuovo posto di lavoro, sarebbe tenuta a rispettare il preavviso contrattuale? Essendo peraltro sospesa a zero ore, questo si tradurrebbe esclusivamente nella trattenuta per mancato preavviso. Può l'azienda addebitare tale importo alla lavoratrice, motivando tale decisione con il fatto che la mansione svolta dalla stessa, è di una certa importanza, anche in previsione dell'intervento del curatore fallimentare?
Il rapporto di lavoro dei dipendenti inseriti in un programma di cassa integrazione guadagni resta, a tutti gli effetti, valido e prosegue senza soluzione di continuità. Quindi, il recesso dal rapporto di lavoro, anche in caso di sospensione della prestazione per l’intervento della CIG, è soggetto alle disposizioni generali dell’art. 2118 c.c., il quale impone al lavoratore a concedere un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dalla contrattazione collettiva di riferimento. “In mancanza di ...