Contenzioso

Prestazioni assistenziali, le sanzioni per chi mente

di Selene Pascasi

Dichiarare il falso è reato, si sa. Ma cosa si rischia, esattamente, quando si “bara” sulle proprie condizioni, personali o di reddito, per ottenere benefici assistenziali quali l'indennità di disoccupazione, il reddito di inclusione o, con un occhio al futuro, il reddito di cittadinanza? Intanto, una condanna per truffa – prevista per chi con «artifizi o raggiri» induca qualcuno in errore procurando a sé o ad altri «un ingiusto profitto con altrui danno» (articolo 640 del Codice Penale) – e la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con multa in una forbice compresa tra i 51 e i 1.032 euro. Pena che lievita da 1 a 5 anni di carcere e multa variabile dai 309 ai 1.549 euro, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (articolo 640, comma 2 n. 1, del Codice Penale).

Mentire, quindi, può costare caro ma i crimini, specie quelli legati ai finti licenziamenti e alle assunzioni fantasma, continuano a moltiplicarsi nonostante la stretta sanzionatoria. Probabilmente, il fenomeno è connesso all'accattivante ventaglio di strumenti dedicati al sostegno delle fasce economicamente deboli. Basti pensare ai permessi per la cura dei disabili o alle altre agevolazioni assistenziali per la cui erogazione, è il caso di dirlo, si fanno carte false. Ma in aula i giudici si fanno guidare dalle circostanze del caso, quali la fedina penale del truffatore o la prognosi sulla recidiva. Così, il Tribunale di Nocera Inferiore (con pronunce “sorelle” 820, 963, 965, 1065, 1111 e 1115, emesse tutte nel 2018) ha inferto pene oscillanti sui 4 mesi di reclusione e 40,00 euro di multa ai vari imputati, tra cui un agricoltore, un'addetta alle pulizie ed altri soggetti, colpevoli di aver fatto risultare all'Inps cessazione di rapporti di lavoro, in realtà fittizi, per farsi pagare le indennità di disoccupazione. Tutte ipotesi in cui – vista la natura assistenziale del beneficio – ha escluso l'applicazione delle sanzioni più pesanti (carcere fino a 7 anni) previste dall'articolo 640 bis per le truffe finalizzate a ottenere contributi pubblici a sostegno dell'economia e delle attività produttive.

Il Tribunale di Trento ha invece comminato 8 mesi di carcere e 400 euro di multa ad un uomo, responsabile di aver redatto f alse certificazioni mediche a giustificazione delle assenze dal servizio per visite e/o prestazioni ambulatoriali – cui non si era mai sottoposto – così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dall'indebita retribuzione delle giornate nelle quali si assentava dal lavoro in maniera del tutto arbitraria (sentenza 397/2017). Condanna anche per l'insegnante di educazione fisica che, simulando patologie inesistenti, abbia indotto in errore i medici della commissione Asl tanto da farsi riconoscere invalido in modo assoluto e permanente e inidoneo a svolgere la specifica attività di docente di scienze motorie e sportive per assicurarsi la pensione privilegiata Inps (Cassazione, sentenza 16081/2018).

Reato accertato, poi, a carico del dipendente che durante il periodo in cui usufruisce dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 per occuparsi di un familiare affetto da handicap si dedichi ad altro (shopping, viaggi) utilizzando quelle giornate come fossero ferie ordinarie (Cassazione, sentenza 54712/2016). Sfuggirà, invece, al processo per truffa – trattandosi di condotta punita da un'apposita sanzione – il datore che falsifichi i registri attestando di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità (di malattia, maternità o assegni familiari) come anticipi effettuati per conto Inps per intascare il conguaglio dei soldi falsamente indicati con quelli dovuti all'ente (Tribunale di Campobasso, sentenza 19/2018).

Niente crimine, infine, per chi si limiti a tacere un particolare rilevante per non perdere l'assegno sociale se non si sia dato da fare, imbrogliando, per rendere credibile la persistenza del diritto al contributo (Cassazione, sentenza 47064/2017). Ad integrare la truffa, infatti, come ben chiarito dai giudici, sono gli artifici o raggiri, senza i quali il reato non sussiste.

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