Contrattazione

Molestie sul lavoro, sottoscritto l’accordo per il settore telecomunicazioni

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di Rossella Quintavalle

Assotelecomunicazioni, Asstel e la Slc Cgil, Fistel Cisl, la Uilcom Uil, al fine di rafforzare il rispetto della dignità delle lavoratrici dei lavoratori, in data 16 gennaio 2019 si sono riunite per siglare un Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, richiamando integralmente l'Accordo quadro sottoscritto da Confindustria e le OO.SS. il 25 gennaio 2016 alla luce di quello raggiunto dalle rappresentanze a livello europeo Businesseurope, Ueapme, Ceep, ed Etuc il 26 aprile 2007, e riguardante l'inaccettabile fenomeno delle molestie e violenze subite all'interno dei luoghi di lavoro e le modalità di opposizione.

Di fondamentale importanza è la manifestazione essenziale di contrasto a tali inaccettabili comportamenti da diffondere e sostenere all'interno delle singole aziende, come chiaramente espresso nell'introduzione all'Accordo quadro delle Parti sociali europee del 2007:
«Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Per questo motivo le
molestie e la violenza sono inaccettabili».

Con l'Accordo interconfederale di gennaio 2016 si è voluto fissare il concetto di rispetto della persona sotto qualsiasi punto di vista, attraverso l'assenza di violenza sia essa di natura fisica, psicologica e/o sessuale, sia sporadica che perpetrata con comportamenti sistematici tra colleghi, superiori e subordinati o da parte di terzi quali ad esempio clienti, pazienti, studenti, ecc.

Nei luoghi di lavoro devono essere favorite le relazioni interpersonali e di conseguenza ogni atto che vìoli la dignità della persona deve essere denunciato. Tutti devono collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro sereno in cui regni il rispetto della persona basato su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.

Nello stesso Accordo sono recepiti gli obiettivi fondamentali di quanto in precedenza sottoscritto a livello europeo, e descritti chiaramente i significati di molestia e violenza:
-le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro;
-la violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro;
-le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona , di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.

Al fine di diffondere la non accettabilità di certi comportamenti, i sottoscrittori dell'accordo del 16 gennaio 2019, concordano sull'ampia diffusione del suo contenuto attraverso l'adozione della dichiarazione riportata nell'allegato B) all'intesa sottoscritta il 25 gennaio 2016, da produrre all'interno di tutte le unità produttive. In tale nota informativa il datore di lavoro dichiara l'intollerabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro attraverso l'applicazione di misure adeguate nei confronti di chi le pone in essere. Le parti, inoltre, annunciano l'intenzione di prevedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, azioni a tutela delle donne vittime di violenza di genere.

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