Contrattazione

Artigianato e Pmi, siglato l’accordo interconfederale per l’apprendistato di I e III livello

di Fabio Antonilli

È stato firmato il 1° febbaio 2018 l'accordo interconfederale sull'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e sull'apprendistato di alta formazione e ricerca normato dagli articoli 43 e 45 del Dlgs 81/2015 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

L'accordo, la cui regolamentazione decorre dal 1° marzo 2018, interviene a circa 3 anni di distanza dall'emanazione del Dlgs 81/2015 che ha riformato la materia dell'apprendistato e in particolare il I e il III Livello. Nel frattempo nel comparto dell'artigianato e delle Pmi sono state sottoscritte intese nelle Regioni, e nelle Province autonome, che l'accordo fa salve a tutti gli effetti.

Con l'accordo si è voluto definire una normativa nazionale che avesse la finalità di offrire una base normativa per lo sviluppo del sistema duale - di cui l'apprendistato è l'asse portante - , su tutti i territori e per tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei Ccnl sottoscritti dalle parti sociali firmatarie, dunque sia per le imprese artigiane che per le piccole medie imprese secondo quanto specificato dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle categorie aderenti alle organizzazioni firmatarie dell'intesa.

Secondo quanto previsto dalla legge, il contratto di apprendistato di primo livello è stipulabile con i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, mentre l'apprendistato di terzo livello per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Il periodo di prova è stato fissato in 90 per entrambe le tipologie di apprendistato.

Le imprese che vogliano farvi ricorso dovranno redigere un piano formativo individuale (Pfi) e il protocollo di formazione previsto dagli articoli 43, comma 6, e 45, comma 2, del Dlgs 81/2015, da stipularsi con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Nell'intesa si stabilisce che la retribuzione dell'apprendista viene determinata applicando il criterio della percentualizzazione. Nell'apprendistato di primo livello essa è calcolata applicando la progressione 45%-55%-60%-70% per 3 o 4 anni a seconda della durata del percorso formativo, sulla retribuzione dell'operaio qualificato che viene preso a riferimento come inquadramento convenzionale.

Si stabilisce inoltre che all'apprendista-studente che sia ripetente non spetta l'avanzamento delle percentuali retributive, quindi nell'anno successivo gli si applicherà la percentuale retributiva riconosciutagli nell'anno precedente. È stato inoltre previsto che per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, dunque svolte in azienda, deve essere corrisposta una retribuzione pari al 10% della retribuzione dovuta (quota oraria). Nessun obbligo retributivo è posto in capo al datore di lavoro per le ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa.

Nell'apprendistato di terzo livello le percentuali previste dall'accordo si applicano sulla retribuzione del livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©