Contenzioso

La prescrizione dei contributi a percentuale dei lavoratori autonomi

di Silvano Imbriaci


La Sezione Lavoro della Sprema Corte con la sentenza 24 luglio 2018, n. 19640 ribadisce il proprio orientamento restrittivo in materia di decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva a carico dei lavoratori autonomi.

Per questi lavoratori, la contribuzione finale è determinata in base ai redditi dell'anno al quale i contributi si riferiscono, denunciati ai fini IRPEF, al lordo degli oneri deducibili (cfr. art. 3 bis D.L. 19.9.1992 n. 384, conv. in L. n. 438/1992; cfr. anche le circolari INPS n. 182/1994 e n. 176/2000).

L'obbligo di pagamento della contribuzione a carico dei lavoratori autonomi si articola in quattro rate annuali nei limiti della soglia minimale e nel pagamento di una somma a saldo (conguaglio), alla scadenza dei termini previsti per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Secondo l'INPS il termine prescrizionale per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile decorre dal giorno in cui tali contributi devono essere versati secondo la normativa vigente e quindi dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. Tale termine è suscettibile di ulteriore spostamento in avanti nel caso in cui vi sia un atto che fiscalmente accerti l'esistenza di un maggior reddito, dal momento che, secondo questa tesi, tale atto di accertamento definitivo del reddito costituisce fatto costitutivo del diritto alla corresponsione dei contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale. Sul punto, la Cassazione è di contrario avviso: il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione di reddito da parte del lavoratore autonomo. Si tratta di un fatto economico giuridicamente rilevante, collegato allo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre l'accertamento del presupposto del debito non ha tale valore costitutivo, ma solo un fatto che condiziona l'efficacia in concreto del fatto costitutivo. In altre parole, l'obbligazione e la sua misura sono determinati dalla produzione del reddito, mentre il suo accertamento costituisce un fatto che ne condiziona l'efficacia (cfr. Cass. n. 13463/2017). Per questo, secondo quanto ribadito anche dalla sentenza n. 19640/2018, il momento di decorrenza della prescrizione deve essere identificato con la scadenza del termine per il loro pagamento. Ciò nulla toglie comunque al fatto che l'atto di accertamento da parte del Fisco conservi una propria idoneità ad interrompere la prescrizione anche dell'obbligo contributivo. La notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo e previdenziale, con effetti interruttivi della prescrizione anche a favore dell'INPS (cfr. Cass. n. 17769/2015). Infatti, l'attribuzione del potere di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi previdenziali a favore dell'Agenzia delle Entrate esclude che questa possa essere considerata un soggetto diverso rispetto al titolare del credito, nel senso di cui all'art. 2943 c.c.
Il secondo problema che affronta la sentenza riguarda gli effetti sul decorso del termine prescrizionale della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, secondo la tesi avallata dall'INPS, il termine di prescrizione non decorre (Cass. n. 7836/2016; n. 4981/2014; Cass. n. 11725/2013) essendo evidente l'occultamento doloso del maggior reddito conseguito. I controlli ispettivi dell'INPS peraltro si limitano ai profili lavoristici e previdenziali e sono destinati a svolgersi essenzialmente in ambito aziendale o tra i lavoratori, non essendo dotati gli ispettori dei maggiori poteri necessari per accertare l'entità dei redditi e, in particolare, dei poteri accertativi complessivi presso terzi e/o di riscontro tributario, anche incrociato. La Cassazione tuttavia ritiene che l'operatività di questa particolare causa di sospensione della prescrizione (ex art. 2941, n. 8 c.c.) debba limitarsi all'ambito di quelle condotte che rendano oggettivamente impossibile per il creditore esercitare il proprio diritto e non pongano invece una semplice difficoltà di accertamento, aggirabile con l'utilizzazione dei normali poteri di indagine dell'ente, avuto riferimento anche alle molteplici sinergie con l'amministrazione finanziaria e agli strumenti telematici di controllo e di verifica dei dati fiscali e contributivi. La mancata denuncia dei redditi non costituisce dunque impedimento assoluto e, allo stesso tempo, non può configurarsi come un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo

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